Art. 16. Funzioni del rettore 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. 2. Promuove le relazioni con i portatori di interessi dell'Ateneo, assumendo tutte le iniziative necessarie per il loro perseguimento. 3. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche, didattiche e formative, di cui assicura l'unitarieta' nel rispetto delle delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Nell'esercizio di tali funzioni, il rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo, secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 4. Ha, altresi', poteri di vigilanza sulle attivita', le strutture e l'amministrazione al fine di garantire, nell'interesse generale, il buon funzionamento dell'Ateneo e l'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle normative vigenti. 5. Esercita la funzione di iniziativa in materia di procedimenti disciplinari, come previsto dalle norme dello statuto e del codice etico. 6. Puo' emanare decreti, direttive, circolari e costituire commissioni. 7. In particolare, spetta al rettore: a) presentare, in occasione dell'inizio dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato e sulle prospettive dell'Ateneo; b) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione; c) convocare, quando lo ritiene opportuno, con funzioni consultive, sedute congiunte degli organi d'Ateneo; d) elaborare, tenuto conto dei pareri e delle proposte del senato accademico e delle indicazioni del nucleo di valutazione, il documento di programmazione triennale di Ateneo (art. 1-ter del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito in legge n. 43/2005) e tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. Su queste basi e tenuto conto delle indicazioni del collegio dei revisori dei conti, propone al consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; e) stipulare, su proposta dei competenti organi accademici e tenuto conto delle indicazioni del nucleo di valutazione, i contratti per attivita' di insegnamento ex art. 23, legge n. 240/2010, senza che ne conseguano diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari; f) adottare, in conformita' con le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i provvedimenti formali concernenti il reclutamento ed il conferimento di incarichi al personale docente di ruolo, al quale garantisce l'autonomia didattica e di ricerca; g) proporre al consiglio di amministrazione la nomina della persona incaricata di svolgere le funzioni del direttore generale; h) stipulare le convenzioni nazionali e internazionali di interesse generale d'Ateneo; i) emanare lo statuto, i regolamenti d'Ateneo e nominare, con decreto, tutte le persone che hanno incarichi istituzionali in Ateneo; l) scegliere, sulla base di una rosa di quattro nominativi indicati dal senato accademico, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, i nomi dei due componenti esterni del consiglio di amministrazione; m) assumere con decreto in via provvisoria, nei casi di assoluta necessita' e urgenza, gli indifferibili provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva; n) esercitare, infine, ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo; o) emanare il decreto di nomina dei quattro componenti interni del consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 21, comma 8; p) scegliere, fra esperti nel campo della valutazione scientifica e gestionale, il coordinatore del nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del presente statuto. 8. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, un prorettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o dimissioni. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il prorettore vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. Il rettore puo' attribuire specifiche funzioni al prorettore vicario. Il prorettore vicario puo' essere revocato dal rettore e decade al momento della cessazione del mandato del rettore. 9. Il rettore ha, altresi', la facolta' di delegare specifiche funzioni a prorettori delegati, nominati con proprio decreto e scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Essi rispondono direttamente al rettore del loro operato e possono essere invitati, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I prorettori delegati possono essere revocati dal rettore e decadono al momento della scadenza naturale del mandato del rettore.