(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                        Funzioni del rettore 
 
    1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. 
    2.  Promuove  le  relazioni  con   i   portatori   di   interessi
dell'Ateneo, assumendo tutte le iniziative  necessarie  per  il  loro
perseguimento. 
    3. Ha funzioni di indirizzo,  iniziativa  e  coordinamento  delle
attivita' scientifiche,  didattiche  e  formative,  di  cui  assicura
l'unitarieta' nel rispetto delle delibere del senato accademico e del
consiglio di amministrazione. Nell'esercizio  di  tali  funzioni,  il
rettore   e'   responsabile   del   perseguimento   delle   finalita'
dell'Ateneo, secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei  principi
di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 
    4.  Ha,  altresi',  poteri  di  vigilanza  sulle  attivita',   le
strutture e l'amministrazione al fine  di  garantire,  nell'interesse
generale, il buon  funzionamento  dell'Ateneo  e  l'osservanza  dello
statuto, dei regolamenti e delle normative vigenti. 
    5. Esercita la funzione di iniziativa in materia di  procedimenti
disciplinari, come previsto dalle norme dello statuto  e  del  codice
etico. 
    6.  Puo'  emanare  decreti,  direttive,  circolari  e  costituire
commissioni. 
    7. In particolare, spetta al rettore: 
      a) presentare, in occasione dell'inizio  dell'anno  accademico,
una relazione generale sullo stato e sulle prospettive dell'Ateneo; 
      b) convocare e presiedere il senato accademico e  il  consiglio
di amministrazione; 
      c)  convocare,  quando  lo  ritiene  opportuno,  con   funzioni
consultive, sedute congiunte degli organi d'Ateneo; 
      d) elaborare, tenuto conto dei  pareri  e  delle  proposte  del
senato accademico e delle indicazioni del nucleo di  valutazione,  il
documento di programmazione  triennale  di  Ateneo  (art.  1-ter  del
decreto-legge n. 7 del  31  gennaio  2005,  convertito  in  legge  n.
43/2005) e tutti  i  documenti  di  pianificazione  e  programmazione
generale d'Ateneo. Su queste basi e tenuto  conto  delle  indicazioni
del  collegio  dei  revisori  dei  conti,  propone  al  consiglio  di
amministrazione il bilancio di previsione annuale e  triennale  e  il
conto consuntivo; 
      e) stipulare, su proposta dei competenti  organi  accademici  e
tenuto conto delle indicazioni del nucleo di valutazione, i contratti
per attivita' di insegnamento ex art. 23, legge  n.  240/2010,  senza
che  ne  conseguano  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli
universitari; 
      f)  adottare,  in  conformita'  con  le  delibere  del   senato
accademico  e  del  consiglio  di  amministrazione,  i  provvedimenti
formali concernenti il reclutamento ed il conferimento  di  incarichi
al personale  docente  di  ruolo,  al  quale  garantisce  l'autonomia
didattica e di ricerca; 
      g) proporre al consiglio di  amministrazione  la  nomina  della
persona incaricata di svolgere le funzioni del direttore generale; 
      h) stipulare  le  convenzioni  nazionali  e  internazionali  di
interesse generale d'Ateneo; 
      i) emanare lo statuto, i regolamenti d'Ateneo e  nominare,  con
decreto, tutte  le  persone  che  hanno  incarichi  istituzionali  in
Ateneo; 
      l) scegliere, sulla base di  una  rosa  di  quattro  nominativi
indicati dal senato accademico, nel rispetto del  principio  di  pari
opportunita' tra donne e uomini, i nomi dei  due  componenti  esterni
del consiglio di amministrazione; 
      m) assumere  con  decreto  in  via  provvisoria,  nei  casi  di
assoluta  necessita'  e  urgenza,  gli  indifferibili   provvedimenti
amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la  ratifica,  nella
seduta immediatamente successiva; 
      n) esercitare, infine, ogni altra  funzione  non  espressamente
attribuita ad altri organi dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo; 
      o) emanare il decreto di nomina dei quattro componenti  interni
del consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 21,  comma
8; 
      p)  scegliere,  fra  esperti  nel   campo   della   valutazione
scientifica e gestionale, il coordinatore del nucleo di  valutazione,
ai sensi dell'art. 25, comma 2 del presente statuto. 
    8. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia in  regime
di impegno a tempo pieno, un prorettore vicario che lo sostituisce in
caso di assenza, impedimento o  dimissioni.  In  caso  di  cessazione
anticipata del rettore dalla carica, il prorettore  vicario  esercita
le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. Il  rettore  puo'
attribuire specifiche funzioni al prorettore vicario.  Il  prorettore
vicario puo' essere revocato dal rettore e decade  al  momento  della
cessazione del mandato del rettore. 
    9. Il rettore ha, altresi', la facolta'  di  delegare  specifiche
funzioni a prorettori delegati, nominati con proprio decreto e scelti
tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Essi  rispondono
direttamente al rettore del loro operato e possono  essere  invitati,
senza diritto di voto,  alle  sedute  del  senato  accademico  e  del
consiglio di amministrazione. I prorettori  delegati  possono  essere
revocati dal rettore e decadono al momento  della  scadenza  naturale
del mandato del rettore.