(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                        Elezione del rettore 
 
    1. Il rettore viene eletto, a scrutinio segreto, tra i professori
ordinari in servizio presso  l'Universita'  italiana.  Qualora  venga
eletto  un  professore  appartenente  ad  altro  Ateneo,   l'elezione
equivale  ad  automatica   chiamata   e   contestuale   trasferimento
nell'organico dei professori dell'Universita' Mediterranea. 
    2. L'elettorato passivo e' riservato a professori ordinari per  i
quali non e' previsto il collocamento a riposo per  la  durata  della
carica elettiva. I candidati alla carica di rettore devono presentare
la propria candidatura sulla base di un curriculum e di un  programma
formalmente comunicati alla  comunita'  universitaria  almeno  trenta
giorni prima del giorno fissato dal Decano dell'Ateneo per  la  prima
votazione. I voti espressi in favore di un professore che  non  abbia
presentato, nel termine indicato, la candidatura, il curriculum e  il
programma, sono nulli. 
    3. Le votazioni si devono svolgere  almeno  trenta  giorni  prima
della scadenza del  rettore  in  carica.  Il  decano  dell'Ateneo  e'
responsabile della procedura elettorale. Egli,  ovvero,  in  caso  di
assenza, impedimento  o  indisponibilita',  il  professore  ordinario
successivo in ordine di anzianita'  nel  ruolo,  indice  con  proprio
provvedimento le elezioni nei sei mesi  precedenti  la  scadenza  del
mandato del rettore.  In  attesa  dell'elezione  del  nuovo  rettore,
qualora vengano superati i termini temporali della sua scadenza, sono
prorogati non oltre i quarantacinque giorni i poteri del  rettore  in
carica. 
    4. Il rettore, al momento della nomina, deve essere in regime  di
impegno  a  tempo  pieno.  E'  nominato  con  decreto  del   Ministro
competente e dura in carica per un unico mandato  di  sei  anni,  non
rinnovabile. 
    5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta: 
      a) ai professori di ruolo, di prima e  seconda  fascia,  ed  ai
ricercatori a tempo indeterminato; 
      b) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di ruolo
a tempo indeterminato; 
      c) agli studenti  componenti  il  consiglio  degli  studenti  e
eletti in seno ai consigli dei Dipartimenti dell'Ateneo; 
      d) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a  tempo
determinato; 
      e) ai ricercatori a tempo determinato. 
    6. Ad eccezione  dei  soggetti  indicati  nella  lettera  a)  del
precedente comma e in  riferimento  agli  stessi  soggetti,  il  voto
espresso dalle altre componenti che godono dell'elettorato attivo  e'
ponderato, rispettivamente, come segue: 
      b) nella misura del 25% 
      c) nella misura del 40% 
      d) nella misura del 12,5% 
      e) nella misura del 50% 
    7. Nelle prime due  votazioni  il  voto  e'  valido  se  ad  esso
partecipa piu' del 50%  degli  aventi  diritto  tra  i  professori  e
ricercatori complessivamente computati  ai  sensi  del  comma  6  del
presente articolo. In tali votazioni, e' eletto rettore il  candidato
che ha ottenuto almeno la  meta'  piu'  uno  dei  voti  degli  aventi
diritto, computati ai sensi del comma 6. In caso di mancata elezione,
si procede alla terza votazione nella  quale  e'  eletto  rettore  il
candidato che  ha  ottenuto  piu'  della  meta'  dei  voti  espressi,
computati sempre secondo il comma 6. In caso di mancata elezione alla
terza votazione, si procede al ballottaggio fra i due  candidati  che
abbiano riportato il maggior numero dei voti  nell'ultima  votazione,
sempre computati secondo il comma 6 e viene eletto colui che  ottiene
la maggioranza dei voti espressi. 
    8. Il candidato  che  abbia  ottenuto  la  maggioranza  dei  voti
prescritta  e'  proclamato  eletto  dal  Decano  al  quale   comunica
formalmente l'accettazione entro cinque giorni  dalla  proclamazione.
Qualora il decano presenti una propria candidatura,  le  funzioni  di
decano sono svolte dal professore ordinario successivo in  ordine  di
anzianita' nel ruolo. 
    9. Nel caso di mancata accettazione, o di  cessazione  anticipata
del rettore dalla carica, il decano indice  nuove  elezioni  entro  i
successivi trenta giorni. In questo caso, le candidature, i curricula
e i programmi debbono essere presentati  formalmente  alla  comunita'
universitaria   almeno   sette   giorni   prima   dell'inizio   della
competizione elettorale.