Art. 17. Elezione del rettore 1. Il rettore viene eletto, a scrutinio segreto, tra i professori ordinari in servizio presso l'Universita' italiana. Qualora venga eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione equivale ad automatica chiamata e contestuale trasferimento nell'organico dei professori dell'Universita' Mediterranea. 2. L'elettorato passivo e' riservato a professori ordinari per i quali non e' previsto il collocamento a riposo per la durata della carica elettiva. I candidati alla carica di rettore devono presentare la propria candidatura sulla base di un curriculum e di un programma formalmente comunicati alla comunita' universitaria almeno trenta giorni prima del giorno fissato dal Decano dell'Ateneo per la prima votazione. I voti espressi in favore di un professore che non abbia presentato, nel termine indicato, la candidatura, il curriculum e il programma, sono nulli. 3. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del rettore in carica. Il decano dell'Ateneo e' responsabile della procedura elettorale. Egli, ovvero, in caso di assenza, impedimento o indisponibilita', il professore ordinario successivo in ordine di anzianita' nel ruolo, indice con proprio provvedimento le elezioni nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del rettore. In attesa dell'elezione del nuovo rettore, qualora vengano superati i termini temporali della sua scadenza, sono prorogati non oltre i quarantacinque giorni i poteri del rettore in carica. 4. Il rettore, al momento della nomina, deve essere in regime di impegno a tempo pieno. E' nominato con decreto del Ministro competente e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta: a) ai professori di ruolo, di prima e seconda fascia, ed ai ricercatori a tempo indeterminato; b) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di ruolo a tempo indeterminato; c) agli studenti componenti il consiglio degli studenti e eletti in seno ai consigli dei Dipartimenti dell'Ateneo; d) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a tempo determinato; e) ai ricercatori a tempo determinato. 6. Ad eccezione dei soggetti indicati nella lettera a) del precedente comma e in riferimento agli stessi soggetti, il voto espresso dalle altre componenti che godono dell'elettorato attivo e' ponderato, rispettivamente, come segue: b) nella misura del 25% c) nella misura del 40% d) nella misura del 12,5% e) nella misura del 50% 7. Nelle prime due votazioni il voto e' valido se ad esso partecipa piu' del 50% degli aventi diritto tra i professori e ricercatori complessivamente computati ai sensi del comma 6 del presente articolo. In tali votazioni, e' eletto rettore il candidato che ha ottenuto almeno la meta' piu' uno dei voti degli aventi diritto, computati ai sensi del comma 6. In caso di mancata elezione, si procede alla terza votazione nella quale e' eletto rettore il candidato che ha ottenuto piu' della meta' dei voti espressi, computati sempre secondo il comma 6. In caso di mancata elezione alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione, sempre computati secondo il comma 6 e viene eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti espressi. 8. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta e' proclamato eletto dal Decano al quale comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Qualora il decano presenti una propria candidatura, le funzioni di decano sono svolte dal professore ordinario successivo in ordine di anzianita' nel ruolo. 9. Nel caso di mancata accettazione, o di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il decano indice nuove elezioni entro i successivi trenta giorni. In questo caso, le candidature, i curricula e i programmi debbono essere presentati formalmente alla comunita' universitaria almeno sette giorni prima dell'inizio della competizione elettorale.