Art. 18. Funzioni del senato accademico 1. Il senato accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Esso, coordinandosi con il consiglio di amministrazione, contribuisce a disegnare le linee generali della politica culturale dell'Ateneo, coordina le istanze delle diverse discipline interne alle quattro aree scientifico-disciplinari (Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria) e in genere ogni attivita' didattica e di ricerca, promuovendo le linee piu' innovative e premianti, nel rispetto di uno sviluppo equo e sostenibile che valorizzi tutte le componenti scientifiche dell'Ateneo. 2. In particolare, spetta al senato accademico: a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, in relazione a tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo e segnatamente in relazione al documento di programmazione triennale (di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), nonche' in materia di attivazione, disattivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti, strutture o scuole di Ateneo, centri di servizio; b) svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo, se istituite; c) approvare il regolamento generale di Ateneo; d) approvare il proprio regolamento interno e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle scuole di Ateneo, se istituite; e) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico di Ateneo; f) proporre al corpo elettorale, con deliberazione adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, come da regolamento generale d'Ateneo; g) proporre, sulla base dei curricula presentati, la rosa di quattro candidati, due per genere nel rispetto del principio di pari opportunita' fra donne e uomini, individuata secondo la procedura indicata nel comma 8 dell'art. 21, all'interno della quale il rettore designa i due componenti esterni del consiglio di amministrazione; h) decidere, su proposta del rettore, sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano nella competenza del collegio di disciplina; i) approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti per quanto di sua competenza, eventuali modifiche dello statuto e, previo parere del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti per quanto di sua competenza, il regolamento generale d'Ateneo; l) proporre i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori da sottoporre al parere obbligatorio del consiglio di amministrazione; m) scegliere, sentito il consiglio di amministrazione, il componente effettivo del collegio dei revisori dei conti, con funzioni di presidente, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato. 3. Il senato accademico esprime al consiglio di amministrazione pareri in merito: a) al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo dell'Universita'; b) ai piani di sviluppo delle strutture universitarie e ai relativi programmi edilizi; c) alle richieste motivate e alle chiamate di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) e dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 240/2010 e nel rispetto del codice etico; d) all'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama; e) alla proposta di nomina del direttore generale, fatta dal rettore. f) ai tre componenti esterni del nucleo di valutazione, nominati dal rettore su delibera del consiglio di amministrazione nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 e 3 e 25, comma 2 e 5. 4. Il senato accademico esercita, inoltre, ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 5. Il rettore riferisce sia in consiglio di amministrazione che in senato accademico gli argomenti trattati segnatamente sia nelle sedute del senato accademico che in quelle del consiglio di amministrazione.