(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                   Funzioni del senato accademico 
 
    1. Il senato accademico esercita tutte le funzioni relative  alla
programmazione e  al  coordinamento  delle  attivita'  didattica,  di
ricerca e di servizi agli studenti, fatte salve le attribuzioni delle
singole strutture didattiche e scientifiche. Esso, coordinandosi  con
il consiglio di amministrazione, contribuisce a  disegnare  le  linee
generali della politica culturale dell'Ateneo,  coordina  le  istanze
delle    diverse    discipline    interne    alle    quattro     aree
scientifico-disciplinari  (Agraria,   Architettura,   Giurisprudenza,
Ingegneria) e in  genere  ogni  attivita'  didattica  e  di  ricerca,
promuovendo le linee piu' innovative e premianti, nel rispetto di uno
sviluppo  equo  e  sostenibile  che  valorizzi  tutte  le  componenti
scientifiche dell'Ateneo. 
    2. In particolare, spetta al senato accademico: 
      a) formulare  proposte  e  pareri  obbligatori  in  materia  di
didattica, di ricerca e di servizi  agli  studenti,  in  relazione  a
tutti  i  documenti  di  pianificazione  e  programmazione   generale
d'Ateneo e segnatamente in relazione al documento  di  programmazione
triennale (di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31  gennaio  2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43), nonche' in materia di attivazione,  disattivazione,  modifica  o
soppressione di corsi di  studio,  sedi,  Dipartimenti,  strutture  o
scuole di Ateneo, centri di servizio; 
      b) svolgere le funzioni di coordinamento e di  raccordo  con  i
Dipartimenti e le Scuole di Ateneo, se istituite; 
      c) approvare il regolamento generale di Ateneo; 
      d) approvare il proprio regolamento interno  e,  previo  parere
favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia
di  didattica  e  di  ricerca,  compresi  quelli  di  competenza  dei
Dipartimenti e delle scuole di Ateneo, se istituite; 
      e)  approvare,  previo  parere  favorevole  del  consiglio   di
amministrazione, il codice etico di Ateneo; 
      f) proporre al corpo elettorale, con deliberazione adottata con
la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti,  una  mozione
di sfiducia al  rettore  non  prima  che  siano  trascorsi  due  anni
dall'inizio del suo mandato, come da regolamento generale d'Ateneo; 
      g) proporre, sulla base dei curricula presentati,  la  rosa  di
quattro candidati, due per genere nel rispetto del principio di  pari
opportunita' fra donne e uomini,  individuata  secondo  la  procedura
indicata nel comma 8 dell'art. 21, all'interno della quale il rettore
designa i due componenti esterni del consiglio di amministrazione; 
      h) decidere, su proposta  del  rettore,  sulle  violazioni  del
codice etico, qualora non ricadano nella competenza del  collegio  di
disciplina; 
      i) approvare,  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione  e  sentito
il consiglio degli studenti per quanto di sua  competenza,  eventuali
modifiche  dello  statuto  e,  previo   parere   del   consiglio   di
amministrazione e sentito il consiglio degli studenti per  quanto  di
sua competenza, il regolamento generale d'Ateneo; 
      l) proporre i criteri e le procedure per  il  reclutamento  dei
professori e ricercatori da sottoporre  al  parere  obbligatorio  del
consiglio di amministrazione; 
      m) scegliere,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione,  il
componente  effettivo  del  collegio  dei  revisori  dei  conti,  con
funzioni di presidente, tra i magistrati amministrativi e contabili e
gli Avvocati dello Stato. 
    3. Il senato accademico esprime al consiglio  di  amministrazione
pareri in merito: 
      a) al bilancio di previsione annuale e  triennale  e  al  conto
consuntivo dell'Universita'; 
      b) ai piani di sviluppo  delle  strutture  universitarie  e  ai
relativi programmi edilizi; 
      c) alle richieste motivate e  alle  chiamate  di  professori  e
ricercatori ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera  e)  e  dell'art.
24, comma 2, lettera d) della legge n. 240/2010 e  nel  rispetto  del
codice etico; 
      d) all'attribuzione di  insegnamenti  a  contratto  a  docenti,
studiosi o professionisti di chiara fama; 
      e) alla proposta di nomina del direttore  generale,  fatta  dal
rettore. 
      f)  ai  tre  componenti  esterni  del  nucleo  di  valutazione,
nominati dal rettore su delibera del consiglio di amministrazione nei
casi indicati dall'art. 20, comma 2 e 3 e 25, comma 2 e 5. 
    4.  Il  senato   accademico   esercita,   inoltre,   ogni   altra
attribuzione prevista dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 
    5. Il rettore riferisce sia in consiglio di  amministrazione  che
in senato accademico gli argomenti trattati  segnatamente  sia  nelle
sedute  del  senato  accademico  che  in  quelle  del  consiglio   di
amministrazione.