(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                 Costituzione del senato accademico 
 
    1. Il senato accademico e' composto da dodici  componenti.  Oltre
il rettore che lo presiede, fanno parte del senato accademico: 
      a) quattro direttori dei Dipartimenti in  rappresentanza  delle
quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. Nel caso  di  piu'
Dipartimenti appartenenti alla stessa area  scientifico-disciplinare,
questa e' rappresentata dal direttore del Dipartimento  eletto  dagli
afferenti ai Dipartimenti interessati; 
      b) quattro professori e ricercatori di  ruolo,  rappresentativi
delle quattro aree scientifico-disciplinari presenti in  Ateneo,  che
non ricoprano incarichi accademici,  eletti  fra  i  professori  e  i
ricercatori  nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di   pari
opportunita',  secondo  le  indicazioni  del   regolamento   generale
d'Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo,  la  possibilita'
di un doppio  voto  distinto  per  genere.  L'elettorato  passivo  e'
costituito dai professori e ricercatori in regime di impegno a  tempo
pieno appartenenti a ciascuna area; 
      c)  due  rappresentanti  degli  studenti.   In   questo   caso,
l'elettorato  attivo  e'  costituito  dagli   studenti   regolarmente
iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e
di  dottorato  di  ricerca  dell'Ateneo.  L'elettorato   passivo   e'
costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e
non oltre il primo anno fuori corso  alla  data  di  indizione  delle
elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di  ricerca,  eletti  nel
rispetto del principio costituzionale di pari  opportunita',  secondo
le indicazioni del regolamento generale d'Ateneo che deve  prevedere,
oltre al voto singolo, la possibilita' di un doppio voto distinto per
genere. Il  mandato  dei  rappresentanti  degli  studenti  ha  durata
biennale e puo' essere rinnovato una sola volta; 
      d) un rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo  e
bibliotecario, eletto fra e  da  tutti  i  componenti  del  personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario in  servizio  presso  l'Ateneo
alla data di indizione delle elezioni. 
    2. L'elettorato passivo per la carica di  componente  del  senato
accademico  e'  riservato  a  professori  e   ricercatori   a   tempo
indeterminato e al  personale  tecnico-amministrativo  di  ruolo  che
assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata  del
mandato prima della data di collocamento a riposo. 
    3. Nel collegio, a parita' di voto, prevale quello  espresso  del
rettore. 
    4.  Fatta  eccezione  per  il  rettore  e  per  i  direttori   di
Dipartimento,  i  componenti  del  senato  accademico   non   possono
ricoprire altre cariche accademiche. 
    5. Alle sedute del  senato  accademico  partecipa  il  prorettore
vicario senza diritto di voto. 
    6. Con riferimento alle deliberazioni relative alle chiamate  dei
docenti  o  implicanti  valutazioni  sull'attivita'  scientifica,   i
professori associati partecipano alla seduta ma non votano sui  posti
di professore ordinario e i ricercatori partecipano  alla  seduta  ma
non votano sui posti di professore di ruolo. 
    7. Il senato accademico e' convocato almeno  ogni  due  mesi.  E'
convocato, altresi', dal rettore di sua  iniziativa  o  su  richiesta
motivata di almeno 1/3 dei membri con diritto di voto. 
    8.  I  componenti  del  senato  accademico,  ad  eccezione  della
rappresentanza studentesca, durano  in  carica  tre  anni  e  possono
essere rinnovati per una sola volta.