Art. 19. Costituzione del senato accademico 1. Il senato accademico e' composto da dodici componenti. Oltre il rettore che lo presiede, fanno parte del senato accademico: a) quattro direttori dei Dipartimenti in rappresentanza delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. Nel caso di piu' Dipartimenti appartenenti alla stessa area scientifico-disciplinare, questa e' rappresentata dal direttore del Dipartimento eletto dagli afferenti ai Dipartimenti interessati; b) quattro professori e ricercatori di ruolo, rappresentativi delle quattro aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo, che non ricoprano incarichi accademici, eletti fra i professori e i ricercatori nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunita', secondo le indicazioni del regolamento generale d'Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo, la possibilita' di un doppio voto distinto per genere. L'elettorato passivo e' costituito dai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno appartenenti a ciascuna area; c) due rappresentanti degli studenti. In questo caso, l'elettorato attivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo. L'elettorato passivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca, eletti nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunita', secondo le indicazioni del regolamento generale d'Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo, la possibilita' di un doppio voto distinto per genere. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale e puo' essere rinnovato una sola volta; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, eletto fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni. 2. L'elettorato passivo per la carica di componente del senato accademico e' riservato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e al personale tecnico-amministrativo di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 3. Nel collegio, a parita' di voto, prevale quello espresso del rettore. 4. Fatta eccezione per il rettore e per i direttori di Dipartimento, i componenti del senato accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche. 5. Alle sedute del senato accademico partecipa il prorettore vicario senza diritto di voto. 6. Con riferimento alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull'attivita' scientifica, i professori associati partecipano alla seduta ma non votano sui posti di professore ordinario e i ricercatori partecipano alla seduta ma non votano sui posti di professore di ruolo. 7. Il senato accademico e' convocato almeno ogni due mesi. E' convocato, altresi', dal rettore di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri con diritto di voto. 8. I componenti del senato accademico, ad eccezione della rappresentanza studentesca, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.