(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
              Funzioni del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni  di  indirizzo
strategico, di approvazione della programmazione finanziaria  annuale
e  triennale  e   del   personale,   nonche'   di   vigilanza   sulla
sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo. 
    2. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione: 
      a) approvare il bilancio di previsione annuale e  triennale  ed
il conto consuntivo, su proposta del  rettore  e  previo  parere  del
senato accademico per gli aspetti di sua competenza; 
      b) trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  sia  il
bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; 
      c) approvare, per quanto di sua competenza e previo parere  del
senato accademico, ogni documento di pianificazione e  programmazione
generale previsto dalle norme vigenti e segnatamente il documento  di
programmazione  triennale  di  cui  di   cui   all'art.   1-ter   del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
      d) adottare il regolamento d'Ateneo di amministrazione, finanza
e contabilita'; 
      e) conferire, su proposta  del  rettore  e  previo  parere  del
senato accademico, l'incarico di direttore generale; 
      f)  approvare  la  proposta  di  chiamata   di   professori   e
ricercatori  da  parte  del  Dipartimento  compatibilmente   con   la
programmazione  triennale  dell'Ateneo   per   quanto   riguarda   la
sostenibilita' economica, previo parere del senato accademico; 
      g) deliberare,  senza  la  rappresentanza  degli  studenti,  in
merito  ai  provvedimenti  disciplinari  relativi  a   professori   e
ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso
dal collegio di disciplina; 
      h)  determinare  annualmente  l'importo  delle  tasse   e   dei
contributi dovuti dagli studenti, sentiti il consiglio degli studenti
e il senato accademico; 
      i)  deliberare  in  merito  alla  costituzione,  attivazione  e
disattivazione, modifica  e  soppressione  dei  Dipartimenti,  previo
parere del senato accademico; 
      l)  deliberare  in  merito  a   proposte   di   attivazione   e
soppressione di Corsi di Studio, previo parere del senato accademico; 
      m)  stabilire,  previo  parere  del   senato   accademico,   le
indennita' per le cariche accademiche e per i componenti degli organi
collegiali, salvo le esclusioni previste dalla legge; 
      n)  determinare  ed  assegnare  le  risorse  finanziarie   alla
amministrazione centrale e ai Dipartimenti, acquisite le proposte del
senato accademico e tenuto conto delle linee generali del bilancio di
previsione; 
      o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento  che  fissa  i
criteri  e  le  procedure  per  il  reclutamento  dei  professori   e
ricercatori, predisposto dal senato accademico; 
      p) assegnare ai Dipartimenti, dopo averne sentite le  richieste
e previo parere  del  senato  accademico,  le  risorse  destinate  al
reclutamento del personale docente; 
      q) definire le esigenze annuali  e  triennali  e  formulare  le
linee guida in ordine alla assunzione, alla progressione di carriera,
e   alla   distribuzione   tra    le    strutture    del    personale
tecnico-amministrativo  e   bibliotecario,   sentito   il   direttore
generale; 
      r) approvare, in conformita' con i documenti di  pianificazione
e programmazione generale d'Ateneo, e segnatamente col  documento  di
programmazione triennale, il piano di sviluppo edilizio di Ateneo  ed
i relativi interventi attuativi; 
      s) approvare il proprio regolamento interno; 
      t) esprimere al senato un parere sul  regolamento  generale  di
Ateneo  e  scegliere  i  tre  componenti  esterni   del   nucleo   di
valutazione, previo parere del senato accademico, per  la  nomina  da
parte del rettore; 
      u) approvare le convenzioni, gli accordi-quadro e  i  contratti
stipulati dall'Ateneo e dai Dipartimenti, secondo le soglie  indicate
dal regolamento d'Ateneo di amministrazione, finanza e contabilita'. 
    3. Per tutte le deliberazioni che implicano  una  valutazione  di
merito su attivita' didattiche  e  di  ricerca  scientifica,  nonche'
esterne  ad  esse   correlate   o   accessorie,   il   consiglio   di
amministrazione  deve  acquisire  il  parere  preventivo  del  senato
accademico e del nucleo di valutazione di Ateneo.