Art. 21. Costituzione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da dieci componenti. Oltre il rettore che lo presiede, fanno parte del consiglio di amministrazione: a) due rappresentanti eletti fra e da tutti gli studenti; b) due personalita' italiane o straniere non appartenenti ai ruoli o agli organi dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione individuate mediante avviso pubblico, qualificate secondo le indicazioni di legge; c) quattro componenti designati dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; d) un componente designato dal personale tecnico-amministrativo. 2. Il segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione viene individuato tra i rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo. 3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, inoltre, il prorettore vicario e il direttore generale, in qualita' di uditori, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale. 4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti la cui carica ha durata biennale. Il mandato di tutti i componenti e' rinnovabile una sola volta. 5. Nel collegio, a parita' di voto, prevale quello espresso del rettore. 6. L'elettorato attivo del rappresentante di cui al comma 1, lettera a) e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca. L'elettorato passivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca. Il rappresentante degli studenti e' eletto nel rispetto del principio delle pari opportunita'. 7. I componenti di cui al comma 1, lettera b) sono scelti, mediante avviso pubblico di selezione nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, tra personalita' in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tra i candidati, il senato accademico, senza il rettore, sceglie, sulla base dei curricula presentati, una rosa di quattro idonei tra i quali il rettore designa i due componenti esterni del consiglio di amministrazione, sempre nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra donne e uomini. 8. I componenti di cui al comma 1, lettera c) sono scelti da ciascuna delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo (Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria), tra i professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, nel rispetto del principio di pari opportunita' fra donne e uomini. La scelta e' compiuta dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna area. 9. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo di cui al comma 1, lettera d) e' designato fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.