(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
            Costituzione del consiglio di amministrazione 
 
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto   da   dieci
componenti. Oltre  il  rettore  che  lo  presiede,  fanno  parte  del
consiglio di amministrazione: 
      a) due rappresentanti eletti fra e da tutti gli studenti; 
      b) due personalita' italiane o straniere  non  appartenenti  ai
ruoli  o  agli  organi  dell'Ateneo  nei  tre  anni  precedenti  alla
designazione  individuate  mediante  avviso   pubblico,   qualificate
secondo le indicazioni di legge; 
      c)  quattro  componenti  designati   dai   professori   e   dai
ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; 
      d)     un     componente      designato      dal      personale
tecnico-amministrativo. 
    2. Il segretario verbalizzante del consiglio  di  amministrazione
viene  individuato  tra  i  rappresentanti  dei  professori   e   dei
ricercatori di ruolo. 
    3. Alle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  partecipano,
inoltre, il prorettore vicario e il direttore generale,  in  qualita'
di uditori, senza diritto di  voto  e  senza  che  la  loro  presenza
concorra alla formazione del numero legale. 
    4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti la cui carica
ha durata biennale. Il mandato di tutti i componenti  e'  rinnovabile
una sola volta. 
    5. Nel collegio, a parita' di voto, prevale quello  espresso  del
rettore. 
    6. L'elettorato attivo del rappresentante  di  cui  al  comma  1,
lettera a) e' costituito dagli studenti regolarmente  iscritti,  alla
data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e  di  dottorato
di  ricerca.  L'elettorato  passivo  e'  costituito  dagli   studenti
regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il  primo  anno
fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio
e di dottorato di ricerca. Il rappresentante degli studenti e' eletto
nel rispetto del principio delle pari opportunita'. 
    7. I componenti di cui  al  comma  1,  lettera  b)  sono  scelti,
mediante avviso pubblico di selezione nel rispetto del  principio  di
pari opportunita' tra donne e uomini, tra personalita' in possesso di
comprovata competenza in campo  gestionale  ovvero  di  un'esperienza
professionale di alto livello  con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione scientifico-culturale.  Tra  i  candidati,  il  senato
accademico, senza il  rettore,  sceglie,  sulla  base  dei  curricula
presentati, una rosa di quattro idonei tra i quali il rettore designa
i due componenti esterni del consiglio di amministrazione, sempre nel
rispetto del principio delle pari opportunita' tra donne e uomini. 
    8. I componenti di cui al comma 1,  lettera  c)  sono  scelti  da
ciascuna  delle  quattro  aree  scientifico-disciplinari  dell'Ateneo
(Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria), tra i professori
e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che hanno optato per  il
regime di impegno a tempo pieno in possesso di comprovata  competenza
in campo gestionale ovvero di  un'esperienza  professionale  di  alto
livello   con   una   necessaria   attenzione   alla   qualificazione
scientifico-culturale,   nel   rispetto   del   principio   di   pari
opportunita' fra donne e uomini. La scelta e' compiuta dai professori
e ricercatori appartenenti a ciascuna area. 
    9. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo di  cui
al comma 1, lettera d) e' designato fra e da tutti i  componenti  del
personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.