(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
            Funzioni del collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' organo  indipendente  di
consulenza e  controllo  interno  sulla  regolarita'  della  gestione
amministrativa,  finanziaria  e   contabile   dell'Universita',   ivi
comprese le strutture di spesa. 
    2. E' nominato con decreto del rettore e ha compiti di  controllo
e contabilita' definiti da un apposito regolamento che ne  determina,
in particolare, competenze e modalita' di funzionamento.