Art. 22. Funzioni del collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' organo indipendente di consulenza e controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita', ivi comprese le strutture di spesa. 2. E' nominato con decreto del rettore e ha compiti di controllo e contabilita' definiti da un apposito regolamento che ne determina, in particolare, competenze e modalita' di funzionamento.