Art. 23. Costituzione del collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, cosi' scelti: a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica. 2. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 3. I componenti del collegio non possono appartenere al personale dipendente dell'Universita'. 4. I componenti del collegio restano in carica tre anni e il mandato e' rinnovabile una sola volta. 5. I curricula professionali dei componenti del collegio sono resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.