(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
          Costituzione del collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto  da  tre
componenti effettivi e due supplenti, cosi' scelti: 
      a) un componente effettivo, con funzioni di presidente,  scelto
dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione  tra  i
magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; 
      b) un componente  effettivo  e  uno  supplente,  designati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
      c) un componente  effettivo  e  uno  supplente,  designati  dal
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica. 
    2. Almeno due componenti effettivi  del  collegio  devono  essere
iscritti al registro dei revisori contabili. 
    3. I componenti del collegio non possono appartenere al personale
dipendente dell'Universita'. 
    4. I componenti del collegio restano in  carica  tre  anni  e  il
mandato e' rinnovabile una sola volta. 
    5. I curricula professionali dei  componenti  del  collegio  sono
resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.