Art. 25. Costituzione del nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione e' costituito, con decreto del rettore, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, da cinque componenti, di cui tre individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, i cui curricula siano pubblicizzati sul sito internet dell'Universita', ed uno studente dell'Ateneo. 2. Il coordinatore del nucleo di valutazione e' individuato tra i professori ordinari di ruolo in regime di impegno a tempo pieno dell'Ateneo ed e' nominato dal rettore, previo parere favorevole del senato accademico. Non puo' essere nominato coordinatore chi gia' ricopra un incarico accademico in Ateneo. 3. Per quanto riguarda il rappresentante della componente studentesca, l'elettorato attivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo. L'elettorato passivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo. 4. I tre componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione scientifica e gestionale, anche in ambito non accademico, a condizione che non siano appartenuti ai ruoli e agli organi nei tre anni precedenti alla designazione. 5. Ad eccezione del coordinatore, di cui al comma 2 del presente articolo, i tre componenti esterni del nucleo di valutazione sono nominati dal rettore su delibera del consiglio di amministrazione, con il parere del senato accademico. 6. I componenti del nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il mandato della componente studentesca e' biennale, rinnovabile per una sola volta. 7. Il nucleo di valutazione si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, di un'apposita struttura tecnica permanente di supporto.