(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                   Funzioni del direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'   l'organo   responsabile   della
complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse
strumentali e del personale  tecnico-amministrativo  e  bibliotecario
dell'Ateneo, nonche' dei compiti previsti dalla normativa vigente  in
materia di dirigenza nella pubblica amministrazione, nel quadro della
politica culturale di Ateneo delineata anche dal senato accademico  e
sulla base  degli  indirizzi  gestionali  forniti  dal  consiglio  di
amministrazione. 
    2. Il direttore generale coadiuva il rettore  nella  elaborazione
di tutti i documenti  di  pianificazione  e  programmazione  generale
d'Ateneo.  In  particolare  spetta  al  direttore   generale   curare
l'attuazione dei piani, dei  programmi  e  delle  direttive  generali
definite dal senato accademico e dal  consiglio  di  amministrazione,
perseguendo  obiettivi  di  efficienza,  efficacia,   trasparenza   e
promozione del merito. 
    3. Spetta, altresi', al direttore generale: 
      a) predisporre, nell'ambito della programmazione finanziaria  e
della ripartizione delle risorse, il  bilancio  unico  di  Ateneo  di
previsione annuale, il bilancio di Ateneo di esercizio e  l'eventuale
bilancio consolidato degli enti controllati, in coerenza con le norme
vigenti  in  materia  di  contabilita'  economico-patrimoniale  delle
Universita'; 
      b) conferire e revocare ai  dirigenti  incarichi  su  specifici
programmi e missioni nonche' coordinare e controllare l'attivita' dei
responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi   tecnico-amministrativi
esercitando, ove occorra, anche il  potere  sostitutivo  in  caso  di
inerzia, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001; 
      c) definire gli obiettivi e curare l'attuazione  dei  programmi
che  i  dirigenti  devono   perseguire,   compresa   l'adozione   dei
provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari; 
      d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti; 
      e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e
dei servizi sulla base  degli  indirizzi  forniti  dal  consiglio  di
amministrazione; 
      f)   assegnare   il    personale    tecnico-amministrativo    e
bibliotecario alle strutture didattiche, scientifiche e  di  servizi,
sentiti i responsabili delle strutture; 
      g) esercitare la potesta' disciplinare sul personale dirigente; 
      h) curare la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
      i) partecipare alle sedute del  consiglio  di  amministrazione,
senza diritto di voto.