(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                    Nomina del direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione con una maggioranza di almeno i due  terzi  dei  suoi
componenti, sentito il parere del senato accademico, su proposta  del
rettore  che  lo  sceglie,  sulla  base  di   un   avviso   pubblico,
selezionandolo  tra  piu'  personalita'  di  elevata   qualificazione
professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale  con   funzioni
dirigenziali, le quali presentano curricula e programmi  di  gestione
sul sito internet dell'Universita'. L'incarico di direttore  generale
e' conferito mediante la stipula di un contratto di  lavoro  a  tempo
determinato di diritto privato di durata  triennale  rinnovabile.  Il
direttore generale deve essere nominato entro  novanta  giorni  dalla
data di scadenza del bando di selezione. 
    2. L'attivita' e  le  prestazioni  del  direttore  generale  sono
valutate annualmente dal consiglio di amministrazione, sulla base del
parere  espresso  del  nucleo   di   valutazione,   alla   luce   del
raggiungimento anche degli obiettivi  di  sostenibilita'  finanziaria
delle attivita' d'Ateneo. 
    3. Il trattamento economico, spettante al direttore generale,  e'
determinato  dal  consiglio  di  amministrazione  in  conformita'  ai
criteri  e   parametri   fissati   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze.