Art. 27. Nomina del direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, sentito il parere del senato accademico, su proposta del rettore che lo sceglie, sulla base di un avviso pubblico, selezionandolo tra piu' personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, le quali presentano curricula e programmi di gestione sul sito internet dell'Universita'. L'incarico di direttore generale e' conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile. Il direttore generale deve essere nominato entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando di selezione. 2. L'attivita' e le prestazioni del direttore generale sono valutate annualmente dal consiglio di amministrazione, sulla base del parere espresso del nucleo di valutazione, alla luce del raggiungimento anche degli obiettivi di sostenibilita' finanziaria delle attivita' d'Ateneo. 3. Il trattamento economico, spettante al direttore generale, e' determinato dal consiglio di amministrazione in conformita' ai criteri e parametri fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.