(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                Funzioni del consiglio degli studenti 
 
    1.  Il  consiglio  degli  studenti  e'   l'organo   autonomo   di
rappresentanza, di organizzazione e di coordinamento degli studenti a
livello di Ateneo. Promuove la partecipazione studentesca in tutte le
strutture dell'Universita' e svolge funzioni propositive e consultive
nei confronti degli organi di Ateneo. 
    2. Nel rispetto delle specifiche  competenze  dei  rappresentanti
degli studenti eletti in ogni organo, il consiglio  formula  proposte
ed esprime pareri: 
      a) sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 
      b) sul regolamento generale d'Ateneo, il regolamento  didattico
d'Ateneo e i regolamenti delle Scuole; 
      c) sulle contribuzioni a carico degli  studenti  e  sulla  loro
destinazione; 
      d) su  ogni  questione  riguardante  il  diritto  allo  studio,
compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e di tutorato; 
      e)  sulla  valutazione  ed  organizzazione   della   didattica,
sull'efficienza dei servizi complementari e su ogni  altra  attivita'
riguardante gli studenti; 
      f) sul riparto di  fondi  previsti  a  bilancio  per  attivita'
autogestite nel campo della cultura, degli  scambi  culturali,  dello
sport e del tempo libero. 
    3. Spetta, inoltre, al consiglio degli studenti: 
      a) segnalare alle autorita' accademiche competenti  disfunzioni
e limitazioni dei diritti degli studenti; 
      b) promuovere e gestire i rapporti nazionali ed  internazionali
con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 
    4. Il consiglio fornisce pareri su ogni questione sottoposta  dal
senato accademico, dal consiglio di amministrazione e  da  tutti  gli
altri organi centrali e periferici dell'Ateneo. 
    5. Il consiglio degli studenti svolge ogni altra attribuzione  ad
esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e
dai regolamenti.