Art. 29. Funzioni del consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' l'organo autonomo di rappresentanza, di organizzazione e di coordinamento degli studenti a livello di Ateneo. Promuove la partecipazione studentesca in tutte le strutture dell'Universita' e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di Ateneo. 2. Nel rispetto delle specifiche competenze dei rappresentanti degli studenti eletti in ogni organo, il consiglio formula proposte ed esprime pareri: a) sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio; b) sul regolamento generale d'Ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e i regolamenti delle Scuole; c) sulle contribuzioni a carico degli studenti e sulla loro destinazione; d) su ogni questione riguardante il diritto allo studio, compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e di tutorato; e) sulla valutazione ed organizzazione della didattica, sull'efficienza dei servizi complementari e su ogni altra attivita' riguardante gli studenti; f) sul riparto di fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite nel campo della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. 3. Spetta, inoltre, al consiglio degli studenti: a) segnalare alle autorita' accademiche competenti disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti; b) promuovere e gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 4. Il consiglio fornisce pareri su ogni questione sottoposta dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione e da tutti gli altri organi centrali e periferici dell'Ateneo. 5. Il consiglio degli studenti svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.