(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
              Costituzione del consiglio degli studenti 
 
    1. Il consiglio degli studenti e' formato da: 
      a)  i  rappresentanti  degli  studenti  in   seno   al   senato
accademico; 
      b) i rappresentanti degli studenti  in  seno  al  consiglio  di
amministrazione; 
      c) il rappresentante degli studenti eletto in seno al nucleo di
valutazione; 
      d) un rappresentante degli studenti  per  ciascun  Dipartimento
eletto dai rappresentanti degli studenti in seno a ciascun  consiglio
di Dipartimento; 
      e) un rappresentante degli studenti  per  ciascuna  commissione
paritetica designato da e tra i rappresentanti eletti  in  seno  alle
commissioni paritetiche di ciascun Dipartimento; 
      f) un rappresentante  degli  studenti  eletto  in  qualita'  di
referente in seno all'Ardis- Mediterranea; 
      g) i rappresentanti degli studenti eletti  in  seno  al  Centro
universitario sportivo. 
    2. Le norme per il funzionamento del consiglio sono  definite  in
un apposito regolamento, che comunque deve prevedere  l'elezione  del
presidente  al  suo   interno,   con   funzione   di   rappresentanza
dell'organo. Il presidente e' componente di diritto della commissione
di disciplina per gli studenti. 
    3. Il mandato  del  consiglio  e'  di  un  biennio  accademico  e
coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche. 
    4.  L'Ateneo,  compatibilmente   alle   proprie   disponibilita',
fornisce  i  supporti  logistici  e  finanziari  necessari   per   il
funzionamento del consiglio. 
    5. I membri del consiglio hanno diritto all'accesso, nel rispetto
delle normative vigenti, ai dati  necessari  per  l'espletamento  dei
compiti ad essi attribuiti (art. 2, comma  2,  lettera  i,  legge  n.
240/2010).