Art. 30. Costituzione del consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' formato da: a) i rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico; b) i rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione; c) il rappresentante degli studenti eletto in seno al nucleo di valutazione; d) un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento eletto dai rappresentanti degli studenti in seno a ciascun consiglio di Dipartimento; e) un rappresentante degli studenti per ciascuna commissione paritetica designato da e tra i rappresentanti eletti in seno alle commissioni paritetiche di ciascun Dipartimento; f) un rappresentante degli studenti eletto in qualita' di referente in seno all'Ardis- Mediterranea; g) i rappresentanti degli studenti eletti in seno al Centro universitario sportivo. 2. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento, che comunque deve prevedere l'elezione del presidente al suo interno, con funzione di rappresentanza dell'organo. Il presidente e' componente di diritto della commissione di disciplina per gli studenti. 3. Il mandato del consiglio e' di un biennio accademico e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche. 4. L'Ateneo, compatibilmente alle proprie disponibilita', fornisce i supporti logistici e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio. 5. I membri del consiglio hanno diritto all'accesso, nel rispetto delle normative vigenti, ai dati necessari per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti (art. 2, comma 2, lettera i, legge n. 240/2010).