Art. 31. Funzioni del collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina e' l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti, ai quali, a giudizio del rettore, potrebbero essere applicabili sanzioni piu' gravi della censura (art. 87, testo unico 31 agosto 1933, n. 1592) ed esprime in merito parere conclusivo. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie del collegio in ordine all'acquisizione di ulteriori atti e documenti nei termini e ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010. 2. L'avvio del procedimento spetta al rettore, con una proposta motivata che viene trasmessa al collegio, insieme agli atti, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti. Nei successivi trenta giorni, il collegio, sulla base di un giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, sentito il rettore o un suo delegato e il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, trasmette al consiglio di amministrazione il suo parere in ordine a: a) la rilevanza disciplinare dei fatti; b) la proposta avanzata dal rettore; c) l'eventuale sanzione da irrogare al docente. 3. Entro trenta giorni, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, si attiene al parere conclusivo e vincolante del collegio, comminando la sanzione prevista o disponendo l'archiviazione del procedimento. 4. Fatti salvi i casi di sospensione dei termini indicati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010, se entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento disciplinare non viene adottata la decisione di cui al comma precedente, il procedimento si estingue.