(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                 Funzioni del collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di disciplina e' l'organo competente a svolgere la
fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei  docenti,
ai quali, a  giudizio  del  rettore,  potrebbero  essere  applicabili
sanzioni piu' gravi della censura (art. 87,  testo  unico  31  agosto
1933, n. 1592) ed esprime in merito parere conclusivo. Il rettore  e'
tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie del  collegio  in
ordine all'acquisizione di ulteriori atti e documenti nei  termini  e
ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010. 
    2. L'avvio del procedimento spetta al rettore, con  una  proposta
motivata che viene trasmessa al collegio, insieme  agli  atti,  entro
trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti. Nei  successivi
trenta giorni, il collegio, sulla base di un giudizio fra pari e  nel
rispetto del contraddittorio, sentito il rettore o un suo delegato  e
il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito
da un difensore di fiducia, trasmette al consiglio di amministrazione
il suo parere in ordine a: 
      a) la rilevanza disciplinare dei fatti; 
      b) la proposta avanzata dal rettore; 
      c) l'eventuale sanzione da irrogare al docente. 
    3. Entro trenta giorni, il consiglio di amministrazione, senza la
rappresentanza degli studenti, si  attiene  al  parere  conclusivo  e
vincolante del collegio, comminando la sanzione prevista o disponendo
l'archiviazione del procedimento. 
    4. Fatti  salvi  i  casi  di  sospensione  dei  termini  indicati
dall'art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010, se entro  centottanta
giorni dall'avvio del procedimento disciplinare non viene adottata la
decisione di cui al comma precedente, il procedimento si estingue.