(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
               Costituzione del collegio di disciplina 
 
    Il collegio di disciplina e' composto  da  cinque  membri  -  tre
professori ordinari, un professore associato e  un  ricercatore  -  e
decide nel rispetto del principio del «giudizio fra pari».  Pertanto,
nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori ordinari,
delibereranno i tre ordinari; nel caso di  procedimento  disciplinare
relativo  a  professori  associati,  delibereranno   due   professori
ordinari e  un  associato;  nel  caso  di  procedimento  disciplinare
relativo a un ricercatore, delibereranno un professore ordinario,  un
professore  associato  e  un  ricercatore.  Tutti  i  componenti  del
collegio di disciplina devono essere in regime  di  impegno  a  tempo
pieno. La durata dell'organo, che  e'  collegiale,  e'  di  tre  anni
rinnovabili una sola volta. I docenti che fanno  parte  del  collegio
non devono aver subito sanzioni disciplinari, ne' violato  il  codice
etico.