Art. 32. Costituzione del collegio di disciplina Il collegio di disciplina e' composto da cinque membri - tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore - e decide nel rispetto del principio del «giudizio fra pari». Pertanto, nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori ordinari, delibereranno i tre ordinari; nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori associati, delibereranno due professori ordinari e un associato; nel caso di procedimento disciplinare relativo a un ricercatore, delibereranno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. Tutti i componenti del collegio di disciplina devono essere in regime di impegno a tempo pieno. La durata dell'organo, che e' collegiale, e' di tre anni rinnovabili una sola volta. I docenti che fanno parte del collegio non devono aver subito sanzioni disciplinari, ne' violato il codice etico.