Art. 36. Funzioni dei Dipartimenti 1. Il Dipartimento e' la struttura dell'Universita' deputata all'organizzazione di uno o piu' settori di ricerca scientifica omogenei per fini o per metodi, alla organizzazione delle attivita' didattiche e formative collegate ai predetti settori, nonche' allo svolgimento delle attivita' di relazioni esterne, correlate o accessorie rispetto a quelle scientifiche e a quelle didattiche e formative. 2. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei professori e ricercatori interessati e con l'approvazione del consiglio di Dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del Dipartimento denominate Sezioni, senza alcuna rappresentativita' esterna la quale rimane, in ogni caso, attribuita al direttore del Dipartimento. Ulteriori articolazioni di carattere organizzativo e gestionale possono essere attivate in base al regolamento interno e al regolamento generale d'Ateneo. 3. In relazione alle attivita' di ricerca scientifica, il Dipartimento programma, promuove, coordina e gestisce le attivita' di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, oltre che alle risorse proprie del Dipartimento, secondo i criteri fissati nel regolamento interno. 4. In relazione alle attivita' didattiche e formative, il Dipartimento: a) programma, promuove, coordina e gestisce le attivita' didattiche e di formazione finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto; b) promuove e organizza le attivita' dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento. 5. Nei Dipartimenti che gestiscono un solo corso di studio, il consiglio di Dipartimento assume anche le competenze assegnate ai consigli di corso di studio. 6. Nei Dipartimenti che gestiscono piu' corsi di studio, sono istituiti i consigli di corso di studio e, in tal caso, al Dipartimento spettano esclusivamente compiti di coordinamento dell'attivita' didattica organizzata e svolta dai vari corsi di studio, ferme restando le attribuzioni spettanti all'eventuale Scuola, di cui al successivo art. 43, all'interno della quale il Dipartimento sia inserito. 7. Nel caso in cui non fosse costituita una Scuola, quando piu' Dipartimenti gestiscono un medesimo corso di studio, il senato accademico indica il Dipartimento al quale detto corso afferisce ai fini amministrativi, tenendo conto del numero di afferenze 8. In ordine alle relazioni esterne, correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica e alle attivita' didattiche e formative, il Dipartimento: a) favorisce la ricerca finalizzata, i rapporti con le istituzioni esterne e con il mondo della produzione e del lavoro; b) stipula, con enti pubblici e privati, contratti, convenzioni e accordi-quadro, anche internazionali, di interesse specifico del Dipartimento, nel rispetto del regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili; partecipa a gare secondo procedure nazionali e dell'Unione europea; c) fornisce prestazioni a favore di terzi, secondo modalita' definite nel presente statuto e nel regolamento generale di Ateneo. 9. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale. Gestisce un budget con autonomia di spesa nelle forme previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 10. Il Dipartimento e' costituito dai professori e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario ad esso assegnato. 11. Ogni professore e ricercatore afferisce ad uno e ad un solo Dipartimento. 12. Ai Dipartimenti, inoltre, afferiscono i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio che svolgano attivita' di studio all'interno della struttura. 13. Le modalita' per la gestione e il funzionamento del Dipartimento sono contenute nel relativo regolamento interno approvato dal senato accademico. 14. Il Dipartimento e' tenuto ad elaborare un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal nucleo di valutazione.