(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                      Funzioni dei Dipartimenti 
 
    1. Il Dipartimento  e'  la  struttura  dell'Universita'  deputata
all'organizzazione di uno  o  piu'  settori  di  ricerca  scientifica
omogenei per fini o per metodi, alla organizzazione  delle  attivita'
didattiche e formative collegate ai predetti  settori,  nonche'  allo
svolgimento  delle  attivita'  di  relazioni  esterne,  correlate   o
accessorie rispetto a quelle scientifiche e  a  quelle  didattiche  e
formative. 
    2. Ai soli  fini  della  ricerca  scientifica,  su  proposta  dei
professori  e  ricercatori  interessati  e  con  l'approvazione   del
consiglio di  Dipartimento,  possono  essere  attivate  articolazioni
interne   del   Dipartimento   denominate   Sezioni,   senza   alcuna
rappresentativita' esterna la quale rimane, in ogni caso,  attribuita
al direttore del Dipartimento. Ulteriori articolazioni  di  carattere
organizzativo  e  gestionale  possono  essere  attivate  in  base  al
regolamento interno e al regolamento generale d'Ateneo. 
    3.  In  relazione  alle  attivita'  di  ricerca  scientifica,  il
Dipartimento programma, promuove, coordina e gestisce le attivita' di
ricerca  svolte  nel  proprio  ambito,  nel  rispetto  dell'autonomia
scientifica dei singoli professori e ricercatori e del  loro  diritto
di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca,  oltre  che
alle risorse proprie del Dipartimento, secondo i criteri fissati  nel
regolamento interno. 
    4.  In  relazione  alle  attivita'  didattiche  e  formative,  il
Dipartimento: 
      a)  programma,  promuove,  coordina  e  gestisce  le  attivita'
didattiche e di formazione finalizzate  al  conferimento  dei  titoli
accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto; 
      b) promuove e organizza le attivita' dei dottorati  di  ricerca
afferenti al Dipartimento. 
    5. Nei Dipartimenti che gestiscono un solo corso  di  studio,  il
consiglio di Dipartimento assume anche  le  competenze  assegnate  ai
consigli di corso di studio. 
    6. Nei Dipartimenti che gestiscono piu'  corsi  di  studio,  sono
istituiti  i  consigli  di  corso  di  studio  e,  in  tal  caso,  al
Dipartimento  spettano  esclusivamente   compiti   di   coordinamento
dell'attivita' didattica organizzata  e  svolta  dai  vari  corsi  di
studio,  ferme  restando  le  attribuzioni  spettanti   all'eventuale
Scuola, di cui al successivo art.  43,  all'interno  della  quale  il
Dipartimento sia inserito. 
    7. Nel caso in cui non fosse costituita una Scuola,  quando  piu'
Dipartimenti gestiscono  un  medesimo  corso  di  studio,  il  senato
accademico indica il Dipartimento al quale detto corso  afferisce  ai
fini amministrativi, tenendo conto del numero di afferenze 
    8. In ordine alle relazioni esterne,  correlate  o  accessorie  a
quelle  di  ricerca  scientifica  e  alle  attivita'   didattiche   e
formative, il Dipartimento: 
      a)  favorisce  la  ricerca  finalizzata,  i  rapporti  con   le
istituzioni esterne e con il mondo della produzione e del lavoro; 
      b) stipula, con enti pubblici e privati, contratti, convenzioni
e accordi-quadro, anche internazionali, di  interesse  specifico  del
Dipartimento, nel rispetto del regolamento di Ateneo per le attivita'
amministrative, finanziarie e contabili;  partecipa  a  gare  secondo
procedure nazionali e dell'Unione europea; 
      c) fornisce prestazioni a favore di  terzi,  secondo  modalita'
definite nel presente statuto e nel regolamento generale di Ateneo. 
    9. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa,  amministrativa  e
gestionale. Gestisce un budget con autonomia  di  spesa  nelle  forme
previste dalla legge, dal  presente  statuto  e  dai  regolamenti  di
Ateneo. 
    10.  Il  Dipartimento  e'  costituito  dai   professori   e   dai
ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo
e bibliotecario ad esso assegnato. 
    11. Ogni professore e ricercatore afferisce ad uno e ad  un  solo
Dipartimento. 
    12. Ai Dipartimenti, inoltre, afferiscono i dottorandi di ricerca
e i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio che  svolgano
attivita' di studio all'interno della struttura. 
    13.  Le  modalita'  per  la  gestione  e  il  funzionamento   del
Dipartimento  sono  contenute  nel   relativo   regolamento   interno
approvato dal senato accademico. 
    14. Il Dipartimento e' tenuto ad elaborare un rapporto annuale di
autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal  nucleo
di valutazione.