Art. 37. Costituzione dei Dipartimenti 1. A tutti i Dipartimenti dovra' afferire un numero di professori e ricercatori, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per ricerca e didattica, non inferiore a trentacinque unita'. 2. Fatta salva la possibilita' di promuovere, nelle forme previste, la costituzione di un nuovo Dipartimento, e' garantita ad ogni professore o ricercatore la liberta' di afferenza, o di trasferimento, ad uno dei Dipartimenti compatibile con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici e didattici. Sulla scelta esprime parere motivato il consiglio di Dipartimento a cui la richiesta di afferenza e' presentata. Le afferenze accolte dal consiglio di Dipartimento sono sottoposte al controllo del senato accademico e rese esecutive con decreto del rettore. 3. La proposta per l'istituzione di un nuovo Dipartimento, adeguatamente motivata, deve essere presentata al rettore e sottoscritta da almeno trentacinque professori e ricercatori. Nella proposta devono essere indicati: a) le aree disciplinari nell'ambito delle quali si colloca il Dipartimento; b) i settori scientifico-disciplinari omogenei coinvolti e l'elenco delle discipline attivate e attivabili; c) i corsi di studio attivati e attivabili all'interno di un Dipartimento, in base alla sostenibilita' dell'offerta formativa da parte dei docenti afferenti al Dipartimento, copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti pari al 70%; d) le risorse necessarie per l'attivazione, ivi compresa: la dotazione di spazi, di beni e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che si prevedono necessari per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca; e) la previsione della sostenibilita' del numero minimo degli afferenti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto anche dei termini ordinari di collocamento in quiescenza dei singoli docenti. 4. Della proposta, di cui al comma precedente, viene data comunicazione a tutti i professori di ruolo e ai ricercatori dell'Ateneo. 5. Sussistendo i requisiti indicati, il rettore sottopone la proposta all'esame del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di rispettiva competenza. A seguito delle deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il rettore procede alla istituzione del nuovo Dipartimento, con decreto nel quale sono indicati: i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento; i corsi di studio e di dottorato, la cui organizzazione e gestione viene trasferita alla competenza del nuovo Dipartimento; le risorse strumentali (beni mobili ed immobili) che vengono attribuite in uso al Dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca di sua competenza; il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che viene assegnato al Dipartimento. 6. Un Dipartimento il cui numero di afferenti scenda al di sotto delle previste trentacinque unita', dopo un anno del venir meno del numero minimo indicato, e' disattivato dal rettore su proposta del senato accademico approvata dal consiglio di amministrazione.