(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
                    Costituzione dei Dipartimenti 
 
    1. A tutti i Dipartimenti dovra' afferire un numero di professori
e  ricercatori,  appartenenti  a   settori   scientifico-disciplinari
omogenei per  ricerca  e  didattica,  non  inferiore  a  trentacinque
unita'. 
    2.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  promuovere,  nelle  forme
previste, la costituzione di un nuovo Dipartimento, e'  garantita  ad
ogni  professore  o  ricercatore  la  liberta'  di  afferenza,  o  di
trasferimento,  ad  uno  dei  Dipartimenti  compatibile  con  le  sue
competenze ed i suoi interessi scientifici e didattici. Sulla  scelta
esprime parere  motivato  il  consiglio  di  Dipartimento  a  cui  la
richiesta di  afferenza  e'  presentata.  Le  afferenze  accolte  dal
consiglio di Dipartimento sono sottoposte  al  controllo  del  senato
accademico e rese esecutive con decreto del rettore. 
    3. La  proposta  per  l'istituzione  di  un  nuovo  Dipartimento,
adeguatamente  motivata,  deve  essere  presentata   al   rettore   e
sottoscritta da almeno trentacinque professori e  ricercatori.  Nella
proposta devono essere indicati: 
      a) le aree disciplinari nell'ambito delle quali si  colloca  il
Dipartimento; 
      b) i  settori  scientifico-disciplinari  omogenei  coinvolti  e
l'elenco delle discipline attivate e attivabili; 
      c) i corsi di studio attivati e attivabili  all'interno  di  un
Dipartimento, in base alla sostenibilita' dell'offerta  formativa  da
parte  dei  docenti  afferenti  al  Dipartimento,   copertura   degli
insegnamenti di base e caratterizzanti pari al 70%; 
      d) le risorse necessarie per l'attivazione,  ivi  compresa:  la
dotazione di spazi, di beni e di personale  tecnico-amministrativo  e
bibliotecario che si prevedono necessari  per  lo  svolgimento  delle
attivita' didattiche e di ricerca; 
      e) la previsione della sostenibilita' del numero  minimo  degli
afferenti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto anche
dei termini  ordinari  di  collocamento  in  quiescenza  dei  singoli
docenti. 
    4. Della  proposta,  di  cui  al  comma  precedente,  viene  data
comunicazione  a  tutti  i  professori  di  ruolo  e  ai  ricercatori
dell'Ateneo. 
    5. Sussistendo i requisiti  indicati,  il  rettore  sottopone  la
proposta  all'esame  del  senato  accademico  e  del   consiglio   di
amministrazione, per le deliberazioni  di  rispettiva  competenza.  A
seguito delle deliberazioni favorevoli del senato  accademico  e  del
consiglio di amministrazione, il rettore procede alla istituzione del
nuovo Dipartimento, con decreto nel quale sono indicati: i nominativi
dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al  Dipartimento;
i corsi di studio e di dottorato, la cui  organizzazione  e  gestione
viene trasferita alla competenza del nuovo Dipartimento;  le  risorse
strumentali (beni mobili ed immobili) che vengono attribuite  in  uso
al Dipartimento per lo svolgimento delle attivita'  didattiche  e  di
ricerca di sua  competenza;  il  personale  tecnico-amministrativo  e
bibliotecario che viene assegnato al Dipartimento. 
    6. Un Dipartimento il cui numero di afferenti scenda al di  sotto
delle previste trentacinque unita', dopo un anno del venir  meno  del
numero minimo indicato, e' disattivato dal rettore  su  proposta  del
senato accademico approvata dal consiglio di amministrazione.