Art. 39. Consiglio del Dipartimento 1. Il consiglio del Dipartimento e' l'organo deliberante con funzioni generali di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' del Dipartimento. 2. Spetta comunque al consiglio: a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei budget assegnato al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, alla destinazione delle quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento e, infine, al coordinamento del personale, dei mezzi, degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento; b) deliberare sull'acquisizione e ripartizione di nuove risorse, beni e finanziamenti; c) deliberare il regolamento interno di Dipartimento; d) esprimere pareri sul regolamento generale di Ateneo; e) deliberare sulla proposta di budget, sul rendiconto annuale dello stesso e sul bilancio nei limiti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo; f) deliberare, sentiti i coordinatori dei corsi di studio attivi al proprio interno, sulla programmazione annuale della didattica, sull'approvazione del manifesto degli studi, sull'attivazione degli insegnamenti, sull'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, sulla stipula dei contratti, sull'organizzazione dei servizi di tutorato e, in genere, sull'organizzazione didattica complessiva dei corsi di studio presenti al proprio interno, sul numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi di studio; g) procedere alla richiesta motivata, e alla chiamata, di nuovi posti di professori e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento da sottoporre al parere del senato accademico e all'approvazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) e dell'art. 24, comma 2, lettera d) legge n. 240/2010 e nel rispetto del codice etico; h) procedere alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatori; i) procedere alla richiesta motivata di unita' del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario; l) deliberare sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori; m) deliberare sulle attivita' di ricerca scientifica programmate dal Dipartimento. 3. Spettano, altresi', al consiglio tutte le competenze e le attribuzioni non espressamente riconosciute al direttore e alla giunta del Dipartimento. 4. Per le deliberazioni relative alle attribuzioni degli affidamenti e delle supplenze, di cui alla precedente lettera f); alla chiamata dei professori di ruolo e alla copertura dei posti di ricercatori, di cui alla lettera g); alla destinazione dei posti in organico, di cui alla precedente lettera h); le sedute del consiglio sono ristrette, rispettivamente, ai soli professori di prima fascia, ai professori di prima e di seconda fascia, ai professori e ai ricercatori, quando le attribuzioni degli affidamenti e delle supplenze, le destinazioni dei posti in organico, le chiamate o le coperture dei posti siano, rispettivamente, relative a posti di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia, di ricercatore. 5. Il consiglio e' costituito dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento. Prende parte alle sedute del sonsiglio il segretario amministrativo con funzione consultiva e verbalizzante. 6. Fanno inoltre parte del consiglio: a) una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario pari al 10%, arrotondato per difetto, del numero complessivo degli altri componenti del consiglio; b) se esistenti, un rappresentante eletto degli assegnisti di ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla ricerca; c) se esistenti, un rappresentante eletto dei dottorandi di ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla didattica e alla ricerca; d) una rappresentanza degli studenti pari al 15% arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del consiglio, con la presenza di almeno un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio. Per l'elezione della componente studentesca godono dell'elettorato passivo gli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio e di dottorato attivi nel Dipartimento, mentre l'elettorato attivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai suddetti corsi alla data di indizione delle elezioni. Ciascun mandato degli studenti ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta. 7. Alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull'attivita' scientifica dei docenti stessi non partecipano le rappresentanze di cui alle lettere a) e d) del comma precedente.