(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
                     Consiglio del Dipartimento 
 
    1. Il consiglio del  Dipartimento  e'  l'organo  deliberante  con
funzioni generali di indirizzo, di programmazione e di  coordinamento
delle attivita' del Dipartimento. 
    2. Spetta comunque al consiglio: 
      a) definire i criteri e adottare  le  conseguenti  delibere  in
merito all'utilizzazione dei budget assegnato al Dipartimento per  il
perseguimento dei propri  compiti  istituzionali,  alla  destinazione
delle  quote  dei  fondi  di  ricerca  per  le  spese  generali   del
Dipartimento e, infine, al coordinamento del  personale,  dei  mezzi,
degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento; 
      b)  deliberare  sull'acquisizione  e  ripartizione   di   nuove
risorse, beni e finanziamenti; 
      c) deliberare il regolamento interno di Dipartimento; 
      d) esprimere pareri sul regolamento generale di Ateneo; 
      e) deliberare sulla proposta di budget, sul rendiconto  annuale
dello stesso e sul bilancio nei  limiti  previsti  dalla  legge,  dal
presente statuto e dai regolamenti di Ateneo; 
      f) deliberare, sentiti  i  coordinatori  dei  corsi  di  studio
attivi  al  proprio  interno,  sulla  programmazione  annuale   della
didattica,   sull'approvazione    del    manifesto    degli    studi,
sull'attivazione   degli   insegnamenti,   sull'attribuzione    degli
affidamenti  e  delle  supplenze,  sulla   stipula   dei   contratti,
sull'organizzazione  dei  servizi   di   tutorato   e,   in   genere,
sull'organizzazione  didattica  complessiva  dei  corsi   di   studio
presenti al proprio  interno,  sul  numero  di  studenti  iscrivibili
annualmente ai suddetti corsi di studio; 
      g) procedere alla richiesta motivata, e alla chiamata, di nuovi
posti     di     professori     e     ricercatori     nei     settori
scientifico-disciplinari del Dipartimento da sottoporre al parere del
senato   accademico   e    all'approvazione    del    consiglio    di
amministrazione, ai  sensi  dell'art.  18,  comma  1,  lettera  e)  e
dell'art. 24, comma 2, lettera d) legge n. 240/2010  e  nel  rispetto
del codice etico; 
      h)  procedere  alla  destinazione  dei  posti  in  organico  di
professori di ruolo e di ricercatori; 
      i) procedere alla richiesta motivata di  unita'  del  personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario; 
      l) deliberare sulle domande di afferenza dei professori  e  dei
ricercatori; 
      m)  deliberare   sulle   attivita'   di   ricerca   scientifica
programmate dal Dipartimento. 
    3. Spettano, altresi', al consiglio  tutte  le  competenze  e  le
attribuzioni non  espressamente  riconosciute  al  direttore  e  alla
giunta del Dipartimento. 
    4.  Per  le  deliberazioni  relative  alle   attribuzioni   degli
affidamenti e delle supplenze, di cui  alla  precedente  lettera  f);
alla chiamata dei professori di ruolo e alla copertura dei  posti  di
ricercatori, di cui alla lettera g); alla destinazione dei  posti  in
organico, di cui alla precedente lettera h); le sedute del  consiglio
sono ristrette, rispettivamente, ai soli professori di prima  fascia,
ai professori di prima e  di  seconda  fascia,  ai  professori  e  ai
ricercatori,  quando  le  attribuzioni  degli  affidamenti  e   delle
supplenze, le destinazioni dei posti in organico, le  chiamate  o  le
coperture dei posti  siano,  rispettivamente,  relative  a  posti  di
professore di prima fascia,  di  professore  di  seconda  fascia,  di
ricercatore. 
    5. Il consiglio e' costituito dai professori  e  dai  ricercatori
afferenti al Dipartimento. Prende parte alle sedute del sonsiglio  il
segretario amministrativo con funzione consultiva e verbalizzante. 
    6. Fanno inoltre parte del consiglio: 
      a)    una     rappresentanza     elettiva     del     personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario pari al 10%,  arrotondato  per
difetto, del numero complessivo degli altri componenti del consiglio; 
      b) se esistenti, un rappresentante eletto degli  assegnisti  di
ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla ricerca; 
      c) se esistenti, un rappresentante  eletto  dei  dottorandi  di
ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla  didattica
e alla ricerca; 
      d) una rappresentanza degli studenti pari  al  15%  arrotondato
per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti  del
consiglio, con la presenza di almeno un rappresentante degli studenti
per  ciascun  corso  di  studio.  Per  l'elezione  della   componente
studentesca godono dell'elettorato passivo gli studenti  regolarmente
iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, per la prima volta  e
non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio e di dottorato
attivi nel Dipartimento, mentre  l'elettorato  attivo  e'  costituito
dagli studenti regolarmente iscritti ai suddetti corsi alla  data  di
indizione delle elezioni. Ciascun mandato degli  studenti  ha  durata
biennale ed e' rinnovabile per una sola volta. 
    7. Alle  deliberazioni  relative  alle  chiamate  dei  docenti  o
implicanti valutazioni sull'attivita' scientifica dei docenti  stessi
non partecipano le rappresentanze di cui alle lettere  a)  e  d)  del
comma precedente.