(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
              Modi di attuazione dei fini istituzionali 
 
    1. L'Universita' organizza le attivita'  della  ricerca  e  della
didattica in Dipartimenti, nonche' in eventuali strutture di raccordo
denominate «Scuole». Le attivita' e le funzioni di queste strutture e
quelle    degli    organi    dell'Universita'    sono    disciplinate
dall'ordinamento  universitario,   dal   presente   statuto   e   dai
regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste. 
    2. L'Universita' assicura le risorse necessarie  all'espletamento
delle attivita' istituzionali garantendone un'equa ripartizione. 
    3. I processi di programmazione, rendicontazione,  valutazione  e
controllo, secondo i criteri, le procedure e gli indicatori fissati a
livello internazionale, nazionale e di Ateneo,  riguardano  tutte  le
strutture organizzative e le attivita' scientifiche, didattiche e  di
servizio. 
    4. L'Universita', anche su  proposta  dei  Dipartimenti  o  delle
Scuole, favorisce, nell'ambito della legislazione vigente, i processi
di collaborazione con altri Atenei, al fine di perseguire economie di
scala, obiettivi di maggiore efficienza e qualita',  l'ottimizzazione
nell'uso delle  strutture  e  la  razionalizzazione  delle  attivita'
didattiche e di  ricerca,  alla  luce  dell'art.  3  della  legge  n.
240/2010.