Art. 4. Modi di attuazione dei fini istituzionali 1. L'Universita' organizza le attivita' della ricerca e della didattica in Dipartimenti, nonche' in eventuali strutture di raccordo denominate «Scuole». Le attivita' e le funzioni di queste strutture e quelle degli organi dell'Universita' sono disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste. 2. L'Universita' assicura le risorse necessarie all'espletamento delle attivita' istituzionali garantendone un'equa ripartizione. 3. I processi di programmazione, rendicontazione, valutazione e controllo, secondo i criteri, le procedure e gli indicatori fissati a livello internazionale, nazionale e di Ateneo, riguardano tutte le strutture organizzative e le attivita' scientifiche, didattiche e di servizio. 4. L'Universita', anche su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, favorisce, nell'ambito della legislazione vigente, i processi di collaborazione con altri Atenei, al fine di perseguire economie di scala, obiettivi di maggiore efficienza e qualita', l'ottimizzazione nell'uso delle strutture e la razionalizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca, alla luce dell'art. 3 della legge n. 240/2010.