Art. 40. Direttore del Dipartimento 1. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed e' responsabile della sua gestione. Esercita le funzioni di iniziativa, coordinamento e programmazione. Spetta, comunque, al direttore: a) convocare e presiedere le riunioni del consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni; b) adottare, in caso di necessita' ed indifferibile urgenza, i provvedimenti provvisori di competenza del consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva; c) assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza dei regolamenti, dello statuto e della normativa sull'ordinamento universitario nazionale; d) curare, coadiuvato dal segretario amministrativo, la gestione dei locali, dei beni inventariabili e dei servizi del Dipartimento nonche' l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, ispirandosi, a tal fine, ai principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficacia, efficienza, trasparenza dell'attivita' amministrativa, promozione del merito, professionalita' e responsabilita'; e) assicurare, nei limiti delle disponibilita' del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di ogni attivita' didattica e di ricerca; f) disporre, coadiuvato dal segretario amministrativo, tutti gli atti gestionali, amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con il consenso dei responsabili scientifici dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali, come indicato dal regolamento interno del Dipartimento; g) autorizzare le missioni dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario; h) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche e formative affidate ai coordinatori dei corsi di studio e di dottorato; i) redigere, sentiti i coordinatori dei corsi di studio attivati all'interno del Dipartimento, il calendario annuale delle attivita' didattiche; l) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attivita' del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati nell'ambito del regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili; m) predisporre, nel rispetto delle liberta' di ricerca individuali, e, ove presenti, coordinandosi con gli obiettivi delle sezioni, il piano programmatico pluriennale di ricerca, verificandone, annualmente, lo stato di avanzamento, secondo le procedure indicate dal regolamento interno del Dipartimento; n) inviare il rapporto di ricerca annuale del Dipartimento al rettore per la redazione del rapporto generale sulla ricerca dell'Ateneo; o) dare esecuzione, per quanto di sua competenza, ai documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo; p) designare, di concerto con il direttore generale, il segretario amministrativo. 2. Ai sensi del regolamento generale d'Ateneo, il direttore viene eletto dal consiglio tra i professori in regime di impegno a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nelle prime due votazioni. Nel caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Nel caso di parita' di voti, viene eletto il piu' anziano in ruolo. Il direttore viene nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. L'elettorato passivo e' riservato a docenti per i quali non e' previsto il collocamento a riposo nei tre anni successivi all'elezione. Il decano del Dipartimento indice le elezioni almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del direttore. Qualora il decano presenti una propria candidatura, le funzioni di decano sono svolte dal professore ordinario successivo in ordine di anzianita' nel ruolo. I candidati alla carica di direttore devono presentare la propria candidatura sulla base di un curriculum e di un programma formalmente comunicati agli afferenti al Dipartimento almeno trenta giorni prima dell'inizio della competizione elettorale. I voti espressi in favore di un professore che non abbia presentato, nel termine indicato, la candidatura, il curriculum e il programma, sono nulli. La carica di direttore di Dipartimento e' incompatibile con altre cariche accademiche, fatta eccezione della carica di componente del senato accademico. 3. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno. Quest'ultimo supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza ed e' nominato con decreto del rettore.