(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                     Direttore del Dipartimento 
 
    1. Il direttore ha  la  rappresentanza  del  Dipartimento  ed  e'
responsabile della sua gestione. Esercita le funzioni di  iniziativa,
coordinamento e programmazione. 
    Spetta, comunque, al direttore: 
      a) convocare e presiedere le riunioni  del  consiglio  e  della
giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni; 
      b) adottare, in caso di necessita' ed indifferibile urgenza,  i
provvedimenti provvisori di competenza del consiglio di Dipartimento,
da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva; 
      c) assicurare, nell'ambito del Dipartimento,  l'osservanza  dei
regolamenti,  dello  statuto  e  della   normativa   sull'ordinamento
universitario nazionale; 
      d)  curare,  coadiuvato  dal  segretario   amministrativo,   la
gestione dei locali,  dei  beni  inventariabili  e  dei  servizi  del
Dipartimento  nonche'  l'organizzazione  del  lavoro  del   personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario, ispirandosi, a tal  fine,  ai
principi  di   semplificazione,   razionale   dimensionamento   delle
strutture,   efficacia,   efficienza,   trasparenza    dell'attivita'
amministrativa,   promozione   del   merito,    professionalita'    e
responsabilita'; 
      e)   assicurare,   nei   limiti   delle   disponibilita'    del
Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento
di ogni attivita' didattica e di ricerca; 
      f) disporre, coadiuvato dal  segretario  amministrativo,  tutti
gli atti  gestionali,  amministrativi,  finanziari  e  contabili  del
Dipartimento, con il consenso dei responsabili scientifici dei  fondi
di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti  sui  fondi  stessi,
con l'esclusione delle quote destinate dal consiglio di  Dipartimento
alla copertura delle spese generali, come  indicato  dal  regolamento
interno del Dipartimento; 
      g)  autorizzare  le  missioni  dei  professori,  ricercatori  e
personale tecnico-amministrativo e bibliotecario; 
      h) sovrintendere e  vigilare  sul  regolare  svolgimento  delle
attivita' didattiche e formative affidate ai coordinatori  dei  corsi
di studio e di dottorato; 
      i)  redigere,  sentiti  i  coordinatori  dei  corsi  di  studio
attivati all'interno del Dipartimento, il  calendario  annuale  delle
attivita' didattiche; 
      l) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei  fondi
necessari per le attivita'  del  Dipartimento,  anche  attraverso  la
stipula di convenzioni  e  contratti  con  enti  pubblici  e  privati
nell'ambito   del   regolamento   di   Ateneo   per   le    attivita'
amministrative, finanziarie e contabili; 
      m)  predisporre,  nel  rispetto  delle  liberta'   di   ricerca
individuali, e, ove presenti, coordinandosi con gli  obiettivi  delle
sezioni,   il   piano   programmatico   pluriennale    di    ricerca,
verificandone, annualmente,  lo  stato  di  avanzamento,  secondo  le
procedure indicate dal regolamento interno del Dipartimento; 
      n) inviare il rapporto di ricerca annuale del  Dipartimento  al
rettore  per  la  redazione  del  rapporto  generale  sulla   ricerca
dell'Ateneo; 
      o) dare esecuzione, per quanto di sua competenza, ai  documenti
di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo; 
      p)  designare,  di  concerto  con  il  direttore  generale,  il
segretario amministrativo. 
    2. Ai sensi del regolamento generale d'Ateneo, il direttore viene
eletto dal consiglio tra i professori in regime di  impegno  a  tempo
pieno, a maggioranza assoluta  dei  componenti  del  consiglio  nelle
prime due votazioni. Nel caso di  mancata  elezione,  si  ricorre  al
ballottaggio fra i due  candidati  che  hanno  riportato  il  maggior
numero di voti nell'ultima votazione. Nel caso di  parita'  di  voti,
viene eletto il piu' anziano in ruolo. Il  direttore  viene  nominato
con decreto del rettore, dura in carica tre  anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta. L'elettorato  passivo  e'
riservato a docenti per i quali non e'  previsto  il  collocamento  a
riposo  nei  tre  anni  successivi  all'elezione.   Il   decano   del
Dipartimento indice le elezioni almeno sessanta  giorni  prima  della
scadenza del mandato del direttore. Qualora il  decano  presenti  una
propria candidatura, le funzioni di decano sono svolte dal professore
ordinario successivo in ordine di anzianita' nel ruolo.  I  candidati
alla carica di direttore devono  presentare  la  propria  candidatura
sulla base di un curriculum e di un programma formalmente  comunicati
agli afferenti al Dipartimento almeno trenta giorni prima dell'inizio
della competizione elettorale.  I  voti  espressi  in  favore  di  un
professore  che  non  abbia  presentato,  nel  termine  indicato,  la
candidatura, il curriculum e il programma, sono nulli. La  carica  di
direttore  di  Dipartimento  e'  incompatibile  con   altre   cariche
accademiche, fatta eccezione della carica di  componente  del  senato
accademico. 
    3. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i  professori
di ruolo in regime di impegno a tempo pieno.  Quest'ultimo  supplisce
il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di  impedimento  o  di
assenza ed e' nominato con decreto del rettore.