Art. 41. Giunta di Dipartimento 1. Il direttore, nell'esercizio delle sue funzioni, e' coadiuvato da una giunta di Dipartimento. A ciascuno dei componenti della giunta il direttore puo' delegare lo svolgimento di specifiche funzioni o di particolari attivita', rientranti nella propria competenza e non richiedenti l'esercizio personale. 2. La giunta del Dipartimento e' composta dal direttore, che la presiede, dal vicedirettore, dai coordinatori dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, dai responsabili delle sezioni e di eventuali altre articolazioni di cui al comma 2, dell'art. 36, ove costituite, e dal segretario amministrativo del Dipartimento, con funzione consultiva e verbalizzante.