(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
               Commissione paritetica docenti-studenti 
 
    1. In ciascun  Dipartimento,  o  presso  le  Scuole,  di  cui  al
successivo  art.  43,  e'  istituita   una   commissione   paritetica
docenti-studenti. 
    2. La commissione svolge le seguenti attivita': 
      a) monitoraggio dell'offerta formativa e della  qualita'  della
didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti  da  parte
dei professori e dei ricercatori; 
      b) individuazione  degli  indicatori  per  la  valutazione  dei
risultati  della  didattica  e  delle  attivita'  di  servizio   agli
studenti; 
      c) formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione
di corsi di studio. 
    3.  La  commissione  ha  poteri  propositivi  nei  confronti  dei
consigli dei corsi di studio, dei collegi dei docenti  dei  dottorati
di ricerca attivi nel Dipartimento  e  nei  confronti  del  consiglio
della Scuola, se costituita. 
    4. Redige annualmente, sulla propria attivita', una relazione che
sara' oggetto di esame in  una  specifica  seduta  del  consiglio  di
Dipartimento o della Scuola, se  costituita,  e  sara'  inoltrata  al
nucleo di valutazione d'Ateneo ed opportunamente valutata in sede  di
definizione della programmazione annuale della didattica. 
    5. Della commissione fanno parte un docente e  uno  studente  per
ciascun corso di studio e di dottorato di ricerca attivati presso  il
Dipartimento ovvero presso i Dipartimenti raggruppati in una  Scuola,
se esistente. Il docente e' designato  dal  consiglio  del  corso  di
studio e dal collegio  dei  docenti  del  dottorato  di  ricerca.  Lo
studente e' eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il
primo anno fuori corso a ciascun corso di studio e  di  dottorato  di
ricerca, con mandato di durata  biennale  rinnovabile  per  una  sola
volta. La partecipazione alle attivita'  della  commissione  non  da'
luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi spese.