(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
 
                   Strutture di raccordo o scuole 
 
    1. Piu' Dipartimenti,  raggruppati  in  relazione  a  criteri  di
affinita'  disciplinare,  possono  proporre  l'istituzione   di   una
struttura di raccordo detta «Scuola», esclusivamente con funzioni  di
coordinamento  e  razionalizzazione   delle   attivita'   didattiche,
compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio
e di gestione dei servizi comuni. Al di fuori di tali funzioni  tutte
le altre attivita' formative e  didattiche  sono  di  pertinenza  dei
Dipartimenti raggruppati in Scuola. 
    2.  Il  numero  complessivo  delle  scuole  che  possono   essere
istituite deve essere proporzionale alle  dimensioni  dell'Ateneo,  e
comunque non superiore a quattro, anche in relazione  alla  tipologia
scientifico-disciplinare dell'Ateneo stesso. 
    3. La proposta di  istituzione  di  una  Scuola,  deliberata  dai
consigli dei Dipartimenti interessati, e' presentata al  rettore  che
la sottopone al parere obbligatorio  del  senato  accademico  e  alla
deliberazione finale del consiglio di  amministrazione.  In  caso  di
approvazione della proposta da  parte  di  tali  organi,  il  rettore
istituisce con decreto la Scuola. 
    4. Organo deliberante della  Scuola  e'  il  consiglio.  Esso  e'
composto: 
      a) dai direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; 
      b) da  un  numero  di  professori  e  ricercatori  per  ciascun
Dipartimento non superiori al 10%  dei  componenti  dei  consigli  di
Dipartimento e scelti tra i coordinatori dei corsi di  studio  e  dei
dottorati di ricerca; 
      c)  da  una  rappresentanza  degli  studenti   pari   al   15%,
arrotondato per eccesso al numero intero  superiore  del  totale  dei
componenti del consiglio.  I  rappresentanti  degli  studenti  devono
essere eletti tra gli iscritti per la prima  volta  e  non  oltre  il
primo anno fuori corso ai corsi di studio e di dottorato  di  ricerca
attivati nei Dipartimenti che  fanno  parte  della  Scuola.  Il  loro
mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile per una volta  sola.  Il
regolamento della Scuola  disciplina  l'elezione  dei  rappresentanti
degli studenti nel consiglio, in maniera  tale  che  possa  risultare
eletto un rappresentante per ogni Dipartimento. 
    5.  La  partecipazione  al   consiglio   non   da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    6. All'atto dell'insediamento, il consiglio elegge un  presidente
e  un  vicepresidente  che  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
impedimento. Possono assumere la carica di presidente  del  consiglio
della Scuola solo professori di prima fascia in regime di  impegno  a
tempo pieno  afferenti  alla  stessa  Scuola,  con  l'esclusione  dei
direttori di Dipartimento. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile
per una sola volta. 
    7. Il presidente convoca e presiede le  riunioni  del  consiglio;
cura, in raccordo  con  i  direttori  dei  Dipartimenti  interessati,
l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio; esercita  la
vigilanza sullo svolgimento dei servizi comuni affidati alla gestione
della Scuola.