Art. 43. Strutture di raccordo o scuole 1. Piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, possono proporre l'istituzione di una struttura di raccordo detta «Scuola», esclusivamente con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni. Al di fuori di tali funzioni tutte le altre attivita' formative e didattiche sono di pertinenza dei Dipartimenti raggruppati in Scuola. 2. Il numero complessivo delle scuole che possono essere istituite deve essere proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, e comunque non superiore a quattro, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'Ateneo stesso. 3. La proposta di istituzione di una Scuola, deliberata dai consigli dei Dipartimenti interessati, e' presentata al rettore che la sottopone al parere obbligatorio del senato accademico e alla deliberazione finale del consiglio di amministrazione. In caso di approvazione della proposta da parte di tali organi, il rettore istituisce con decreto la Scuola. 4. Organo deliberante della Scuola e' il consiglio. Esso e' composto: a) dai direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; b) da un numero di professori e ricercatori per ciascun Dipartimento non superiori al 10% dei componenti dei consigli di Dipartimento e scelti tra i coordinatori dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca; c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15%, arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del consiglio. I rappresentanti degli studenti devono essere eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio e di dottorato di ricerca attivati nei Dipartimenti che fanno parte della Scuola. Il loro mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile per una volta sola. Il regolamento della Scuola disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio, in maniera tale che possa risultare eletto un rappresentante per ogni Dipartimento. 5. La partecipazione al consiglio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 6. All'atto dell'insediamento, il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Possono assumere la carica di presidente del consiglio della Scuola solo professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno afferenti alla stessa Scuola, con l'esclusione dei direttori di Dipartimento. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 7. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio; cura, in raccordo con i direttori dei Dipartimenti interessati, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio; esercita la vigilanza sullo svolgimento dei servizi comuni affidati alla gestione della Scuola.