Art. 44. Consiglio di corso di studio 1. Spetta al consiglio del corso di studio: a) organizzare e coordinare le attivita' di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio; b) ove previsti, esaminare e approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico; c) esaminare e approvare le domande di tesi previste per il conseguimento del titolo accademico; d) sperimentare nuove modalita' didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge; e) presentare al consiglio di Dipartimento la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento di Ateneo per la didattica; f) avanzare richieste e proposte per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici; g) presentare al consiglio di Dipartimento le proposte relative alla programmazione e all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impiego dei docenti, alla individuazione di un'efficace offerta didattica; h) formulare al consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche dell'ordinamento didattico del corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio e in merito all'attribuzione degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti di insegnamento; i) deliberare il regolamento del consiglio di corso di studio, contenente la disciplina delle attivita' didattiche. 2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. 3. Il consiglio di corso di studio e' costituito: a) dai professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti impartiti nel corso, secondo quanto deliberato annualmente dal consiglio di Dipartimento; b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari al 15% arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del consiglio. 4. I professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti impartiti in piu' corsi di studio fanno parte dei consigli di tutti i corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono svolti. 5. I professori a contratto titolari di insegnamento e i supplenti partecipano a pieno titolo ai consigli dei corsi di studio per la durata del loro incarico, limitatamente alle competenze di cui alle lettere a), b), c), d), ed f), del comma 1 del presente articolo, e con l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione del coordinatore del consiglio stesso. 6. I rappresentanti degli studenti in seno ai consigli dei corsi di studio sono nominati con decreto del rettore. Durano in carica per un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.