(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                    Consiglio di corso di studio 
 
    1. Spetta al consiglio del corso di studio: 
      a) organizzare e coordinare le attivita' di insegnamento per il
conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio; 
      b) ove previsti,  esaminare  e  approvare  i  piani  di  studio
proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico; 
      c) esaminare e approvare le domande di  tesi  previste  per  il
conseguimento del titolo accademico; 
      d) sperimentare nuove modalita' didattiche, nei limiti previsti
dalle disposizioni di legge; 
      e) presentare al consiglio  di  Dipartimento  la  richiesta  di
attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento di Ateneo per la
didattica; 
      f)  avanzare  richieste  e  proposte  per  il  potenziamento  e
l'attivazione dei servizi didattici; 
      g) presentare al consiglio di Dipartimento le proposte relative
alla  programmazione   e   all'impiego   delle   risorse   didattiche
disponibili al  fine  di  pervenire,  con  razionale  ed  equilibrato
impiego dei  docenti,  alla  individuazione  di  un'efficace  offerta
didattica; 
      h) formulare al consiglio di Dipartimento proposte e pareri  in
merito alle modifiche dell'ordinamento didattico del corso di studio,
alla  destinazione  dei  posti  in  organico  di  professore   e   di
ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di  professore
e di ricercatore, alla chiamata di professori  per  gli  insegnamenti
impartiti nel corso di studio  e  in  merito  all'attribuzione  degli
affidamenti, delle supplenze e dei contratti di insegnamento; 
      i) deliberare il regolamento del consiglio di corso di  studio,
contenente la disciplina delle attivita' didattiche. 
    2. Il consiglio del corso di studio  esercita  inoltre  tutte  le
altre  attribuzioni   che   gli   sono   demandate   dall'ordinamento
universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. 
    3. Il consiglio di corso di studio e' costituito: 
      a) dai professori e ricercatori che ricoprono gli  insegnamenti
impartiti  nel  corso,  secondo  quanto  deliberato  annualmente  dal
consiglio di Dipartimento; 
      b) da una rappresentanza degli studenti iscritti  al  corso  di
studio,  pari  al  15%  arrotondato  per  eccesso  al  numero  intero
superiore del totale dei componenti del consiglio. 
    4. I professori e  ricercatori  che  ricoprono  gli  insegnamenti
impartiti in piu' corsi di studio fanno parte dei consigli di tutti i
corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono svolti. 
    5.  I  professori  a  contratto  titolari  di  insegnamento  e  i
supplenti partecipano a pieno titolo ai consigli dei corsi di  studio
per la durata del loro incarico, limitatamente alle competenze di cui
alle lettere a), b),  c),  d),  ed  f),  del  comma  1  del  presente
articolo, e con l'esclusione dall'elettorato  attivo  e  passivo  per
l'elezione del coordinatore del consiglio stesso. 
    6. I rappresentanti degli studenti in seno ai consigli dei  corsi
di studio sono nominati con decreto del rettore. Durano in carica per
un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.