(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                     Scuole di specializzazione 
 
    1. L'Universita' puo' istituire scuole  di  specializzazione  che
conferiscano  la  qualifica   di   specialista   nei   diversi   rami
dell'esercizio professionale. 
    2.  Le  scuole  di  specializzazione  sono  organizzate  in  base
all'ordinamento universitario nazionale  e  a  quanto  stabilito  nei
regolamenti di Ateneo. 
    3. Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio ed e'
diretta  da  un  professore  di  prima   fascia   o,   in   caso   di
indisponibilita' motivata, da un professore  di  seconda  fascia.  Il
direttore della scuola e' eletto dal consiglio  ed  e'  nominato  con
decreto rettorale. Il  direttore  dura  in  carica  un  triennio.  La
composizione del consiglio, di cui possono far  parte  rappresentanti
degli specializzandi, e' definita dal regolamento generale di Ateneo.