Art. 46. Scuole di specializzazione 1. L'Universita' puo' istituire scuole di specializzazione che conferiscano la qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale. 2. Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo. 3. Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio ed e' diretta da un professore di prima fascia o, in caso di indisponibilita' motivata, da un professore di seconda fascia. Il direttore della scuola e' eletto dal consiglio ed e' nominato con decreto rettorale. Il direttore dura in carica un triennio. La composizione del consiglio, di cui possono far parte rappresentanti degli specializzandi, e' definita dal regolamento generale di Ateneo.