Art. 48. Centri di servizio di Ateneo Su proposta del senato accademico, possono essere istituiti dal consiglio di amministrazione Centri di servizio di Ateneo, finalizzati a fornire alle strutture didattiche e di ricerca prestazioni di particolare complessita' e di interesse generale. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate nel regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili.