(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
 
                    Centri di servizio di Ateneo 
 
    Su proposta del senato accademico, possono essere  istituiti  dal
consiglio  di  amministrazione  Centri   di   servizio   di   Ateneo,
finalizzati  a  fornire  alle  strutture  didattiche  e  di   ricerca
prestazioni di particolare complessita' e di interesse  generale.  Le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dei centri di servizio
sono  disciplinate  nel  regolamento  di  Ateneo  per  le   attivita'
amministrative, finanziarie e contabili.