(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                         Ricerca scientifica 
 
    1. L'Universita' riconosce il ruolo  fondamentale  della  ricerca
scientifica in ogni campo  e  ne  promuove  lo  sviluppo  utilizzando
contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni
e strutture pubbliche, nonche' di enti e soggetti privati. 
    2. Garantisce che la sperimentazione scientifica  sia  svolta  in
conformita' con i principi universali del rispetto della vita,  della
dignita' della  persona  e  della  tutela  dell'ambiente  naturale  e
antropico. 
    3.    La    partecipazione    del     personale     docente     e
tecnico-amministrativo  all'attivita'  di  ricerca  e'   disciplinata
dall'art. 18, comma 5, lettera e) della legge n. 240/2010. 
    4. Parte dei residui ripartibili,  derivati  dall'esecuzione  dei
contratti,  delle  convenzioni  per  ricerche  e  da   attivita'   di
consulenza e di servizio viene destinata a  sostegno  delle  ricerche
d'Ateneo e al potenziamento dell'attivita' didattica e formativa.