Art. 5. Ricerca scientifica 1. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonche' di enti e soggetti privati. 2. Garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' con i principi universali del rispetto della vita, della dignita' della persona e della tutela dell'ambiente naturale e antropico. 3. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all'attivita' di ricerca e' disciplinata dall'art. 18, comma 5, lettera e) della legge n. 240/2010. 4. Parte dei residui ripartibili, derivati dall'esecuzione dei contratti, delle convenzioni per ricerche e da attivita' di consulenza e di servizio viene destinata a sostegno delle ricerche d'Ateneo e al potenziamento dell'attivita' didattica e formativa.