(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
 
       Commissioni di area e commissione scientifica d'Ateneo 
 
    1. Per ciascuna area scientifico-disciplinare,  di  cui  all'art.
18, comma 1 del presente statuto, e' costituita  una  commissione  di
area, formata dai rappresentanti dei  professori  e  dei  ricercatori
afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate  proposte
al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti
dell'attivita' di ricerca. 
    2. Il senato accademico istituisce la commissione scientifica  di
Ateneo, composta da quattro professori e ricercatori, rappresentativi
delle quattro aree scientifico-disciplinari di cui al comma 1. 
    3. La commissione scientifica di Ateneo: 
      a) svolge compiti istruttori e  consultivi  nei  confronti  del
senato  accademico  in  materia  di  produzione  scientifica   e   di
promozione del merito; 
      b) fissa i criteri per la  ripartizione  delle  risorse  tra  i
diversi tipi di finanziamenti e tra le aree scientifico-disciplinari; 
      c)  propone,  con  cadenza   annuale,   un'apposita   relazione
sull'attivita'  scientifica  di  Ateneo  sulla  base  di  riferimenti
forniti  dai  Dipartimenti,  da  sottoporre  all'esame   del   senato
accademico  e  fornendo  le  informazioni  in  merito  al  nucleo  di
valutazione. 
    4.  La  delimitazione  delle  aree  scientifico-disciplinari,  la
composizione e  il  funzionamento  delle  commissioni  di  area  sono
disciplinate dal regolamento d'Ateneo per l'attivita' di ricerca.