Art. 50. Commissioni di area e commissione scientifica d'Ateneo 1. Per ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui all'art. 18, comma 1 del presente statuto, e' costituita una commissione di area, formata dai rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell'attivita' di ricerca. 2. Il senato accademico istituisce la commissione scientifica di Ateneo, composta da quattro professori e ricercatori, rappresentativi delle quattro aree scientifico-disciplinari di cui al comma 1. 3. La commissione scientifica di Ateneo: a) svolge compiti istruttori e consultivi nei confronti del senato accademico in materia di produzione scientifica e di promozione del merito; b) fissa i criteri per la ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di finanziamenti e tra le aree scientifico-disciplinari; c) propone, con cadenza annuale, un'apposita relazione sull'attivita' scientifica di Ateneo sulla base di riferimenti forniti dai Dipartimenti, da sottoporre all'esame del senato accademico e fornendo le informazioni in merito al nucleo di valutazione. 4. La delimitazione delle aree scientifico-disciplinari, la composizione e il funzionamento delle commissioni di area sono disciplinate dal regolamento d'Ateneo per l'attivita' di ricerca.