Art. 52. Regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili 1. Nel rispetto delle competenze dell'organo di cui all'art. 27 del presente statuto, il regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita' e delle singole strutture, nonche' le relative responsabilita', in modo da garantire criteri di efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse e il rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. In conformita' alle leggi vigenti, indica i principi generali per l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici dell'amministrazione universitaria. Disciplina, altresi', le forme di controllo interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa. 2. Esso determina i limiti e le modalita' di esercizio dell'autonomia contrattuale dei Dipartimenti per quanto non gia' definito nel presente statuto. 3. Definisce inoltre le modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti. 4. Il regolamento e' emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il senato accademico e i consigli dei Dipartimenti.