Art. 53. Bilanci L'Universita' adotta il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato degli enti controllati e i relativi conti consuntivi previsti dalla normativa vigente, curando la loro redazione secondo le procedure previste dal regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili. I predetti bilanci sono redatti in conformita' con i principi sulla programmazione di cui all'art. 3 del presente statuto.