(Allegato-art. 56)
                              Art. 56. 
 
                              Elezioni 
 
    1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto e  dal
regolamento  che  disciplina   le   elezioni   delle   rappresentanze
studentesche, le votazioni per le designazioni elettive sono  valide,
ad eccezione dei ballottaggi, se vi  abbiano  partecipato  almeno  il
trenta per cento degli aventi diritto. 
    2. La non avvenuta designazione di rappresentanti di una  o  piu'
componenti, per mancato raggiungimento del numero  di  votanti  o  di
eletti previsti, non pregiudica la validita' della composizione degli
organi, sempre che questi risultino costituiti per  almeno  la  meta'
dei loro componenti. 
    3. Tutte le  cariche  elettive  previste  dal  presente  statuto,
nonche' i rappresentanti dei professori di ruolo  e  dei  ricercatori
nel consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a
tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di  decadenza,
per tutta la durata della carica. 
    4. In caso di  interruzione  anticipata  del  mandato  di  membri
elettivi degli organi collegiali, il mandato del subentrante  decorre
dall'atto della nomina e dura per il periodo previsto  dallo  statuto
fino alla conclusione del mandato interrotto. Tutti i mandati,  anche
parziali, rilevano ai  fini  della  durata  temporale  massima  delle
cariche. 
    5. Ai sensi dell'art. 2, comma 10 della  legge  n.  240/2010,  ai
fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti  del  mandato  o
delle  cariche  di  rettore,  componente  del  senato  accademico   e
componente del consiglio di amministrazione, sono considerati anche i
periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del
presente statuto.