Art. 56. Elezioni 1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto e dal regolamento che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche, le votazioni per le designazioni elettive sono valide, ad eccezione dei ballottaggi, se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. 2. La non avvenuta designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero di votanti o di eletti previsti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi, sempre che questi risultino costituiti per almeno la meta' dei loro componenti. 3. Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto, nonche' i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica. 4. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il mandato del subentrante decorre dall'atto della nomina e dura per il periodo previsto dallo statuto fino alla conclusione del mandato interrotto. Tutti i mandati, anche parziali, rilevano ai fini della durata temporale massima delle cariche. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 10 della legge n. 240/2010, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del senato accademico e componente del consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.