Art. 57. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni 1. Le adunanze degli organi sono valide se: a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione scritta personale ovvero mediante pubblicazione della convocazione sull'apposito sito istituzionale e avviso personale attraverso la posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza per i quali e' sufficiente la convocazione con quarantotto ore di preavviso; b) siano presenti almeno la meta' piu' uno degli aventi titolo. 2. In casi particolari, e' possibile che le adunanze si svolgano per via telematica. 3. Nel computo della determinazione del numero legale di cui al comma 1, lettera b), si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, nonche' dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria. 4. L'ordine del giorno e' stabilito dal presidente e deve indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio. 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto. 6. Nessuno puo' essere presente al momento del voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.