(Allegato-art. 57)
                              Art. 57. 
 
           Validita' delle adunanze e delle deliberazioni 
 
    1. Le adunanze degli organi sono valide se: 
      a) tutti coloro che hanno titolo  a  parteciparvi  siano  stati
convocati mediante comunicazione scritta  personale  ovvero  mediante
pubblicazione della convocazione sull'apposito sito  istituzionale  e
avviso  personale  attraverso  la   posta   elettronica,   contenente
l'indicazione dell'ordine del  giorno,  almeno  cinque  giorni  prima
dell'adunanza, salvo casi di urgenza per i quali  e'  sufficiente  la
convocazione con quarantotto ore di preavviso; 
      b) siano presenti almeno la meta' piu' uno degli aventi titolo. 
    2. In casi particolari, e' possibile che le adunanze si  svolgano
per via telematica. 
    3. Nel computo della determinazione del numero legale di  cui  al
comma  1,  lettera  b),  si  tiene  conto  di  coloro   che   abbiano
giustificato per iscritto la propria assenza, nonche' dei  professori
e ricercatori in aspettativa obbligatoria. 
    4. L'ordine  del  giorno  e'  stabilito  dal  presidente  e  deve
indicare le deliberazioni da assumere  con  maggioranza  qualificata.
Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti  la
cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto  dei  membri
del collegio. 
    5.  Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto. 
    6. Nessuno puo' essere presente al momento del voto su  questioni
che lo riguardino personalmente  o  che  riguardino  suoi  parenti  o
affini entro il quarto grado.