(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
 
                           Verbalizzazione 
 
    1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere  approvati
nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e  devono
essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta. 
    2. Gli  originali  dei  verbali  sono  conservati  a  cura  della
segreteria dell'organo. 
    3. I verbali delle adunanze,  dopo  la  loro  approvazione,  sono
pubblici. Vengono rispettate le norme vigenti sul diritto di accesso.