Art. 58. Verbalizzazione 1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta. 2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria dell'organo. 3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Vengono rispettate le norme vigenti sul diritto di accesso.