Art. 6. Attivita' didattiche e formative 1. L'Universita' organizza e coordina le attivita' didattiche formative necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dalle norme vigenti. 2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti le piu' ampie occasioni formative. 3. Organizza servizi di tutorato per orientare ed assistere gli studenti nei percorsi formativi. 4. Assicura, anche in concorso con enti pubblici e privati, attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari. 5. Istituisce corsi di formazione post-laurea, scuole di specializzazione e master secondo le norme vigenti ed il regolamento generale di Ateneo.