(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                  Attivita' didattiche e formative 
 
    1. L'Universita' organizza e  coordina  le  attivita'  didattiche
formative necessarie al  conseguimento  dei  titoli  dell'ordinamento
universitario nazionale previsti dalle norme vigenti. 
    2. Stipula accordi con istituzioni  universitarie  e  di  ricerca
nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per  offrire
agli studenti le piu' ampie occasioni formative. 
    3. Organizza servizi di tutorato per orientare ed  assistere  gli
studenti nei percorsi formativi. 
    4. Assicura, anche in  concorso  con  enti  pubblici  e  privati,
attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari. 
    5.  Istituisce  corsi  di  formazione  post-laurea,   scuole   di
specializzazione e master secondo le norme vigenti ed il  regolamento
generale di Ateneo.