(Allegato-art. 61)
                              Art. 61. 
 
                        Funzioni disciplinari 
 
    La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai
corsi di studio, di specializzazione, di dottorato e master  attivati
nell'Universita', viene  esercitata  da  una  commissione  costituita
secondo quanto  previsto  nel  regolamento  generale  di  Ateneo.  La
commissione e' presieduta dal rettore e ne fa  parte  di  diritto  il
presidente del consiglio degli studenti.