Art. 61. Funzioni disciplinari La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio, di specializzazione, di dottorato e master attivati nell'Universita', viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto nel regolamento generale di Ateneo. La commissione e' presieduta dal rettore e ne fa parte di diritto il presidente del consiglio degli studenti.