Art. 62. Sanzioni per la violazione del codice etico 1. Ai sensi di quanto prescritto all'art. 2, comma 2, lettera m) della legge n. 240/2010, le sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico, in ordine di gravita', sono: a) richiamo verbale riservato (che esegue il rettore); b) ammonizione scritta; c) ammonizione scritta riportata sullo stato di carriera. Le sanzioni possono essere accompagnate da: destituzione da incarichi di rappresentanza negli organi d'Ateneo; esclusione, per i professori e ricercatori, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati. Tranne quella indicata al comma 1, lettera a), tutte le sanzioni applicate possono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo, senza indicazione dei nomi delle altre persone coinvolte non responsabili di violazioni.