(Allegato-art. 62)
                              Art. 62. 
 
             Sanzioni per la violazione del codice etico 
 
    1. Ai sensi di quanto prescritto all'art. 2, comma 2, lettera  m)
della  legge  n.  240/2010,  le  sanzioni  da  irrogare  in  caso  di
violazioni del codice etico, in ordine di gravita', sono: 
      a) richiamo verbale riservato (che esegue il rettore); 
      b) ammonizione scritta; 
      c) ammonizione scritta riportata sullo stato di carriera. 
    Le sanzioni possono essere accompagnate da: 
      destituzione  da  incarichi  di  rappresentanza  negli   organi
d'Ateneo; 
      esclusione, per i professori e ricercatori, dalla  destinazione
di fondi di  ricerca  e  contributi  di  Ateneo  a  qualunque  titolo
assegnati. 
    Tranne quella indicata al comma 1, lettera a), tutte le  sanzioni
applicate  possono   essere   pubblicate   sul   sito   istituzionale
dell'Ateneo, senza indicazione dei nomi delle altre persone coinvolte
non responsabili di violazioni.