Art. 63. Incompatibilita' 1. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010. 2. L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il regime di impegno tempo pieno, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 240/2010. 3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo. 4. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge n. 240/2010, la condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. 5. Professori e ricercatori possono svolgere attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s), della legge n. 240/2010, e' fatto divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione: a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte; b) di essere componente di altri organi dell'Universita', salvo che del consiglio di Dipartimento; c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del direttivo delle scuole di specializzazione; d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche; e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'ANVUR. 7. E' prevista la decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto indicato dal regolamento interno di tali organi.