(Allegato-art. 63)
                              Art. 63. 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile  con
l'esercizio  del  commercio   e   dell'industria   fatta   salva   la
possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o
di start up universitari, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della  legge
n. 240/2010. 
    2. L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile
con il regime di impegno tempo pieno, fermo restando quanto  previsto
dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 240/2010. 
    3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere
attivita'   libero-professionali   e   di   lavoro   autonomo   anche
continuative, purche' non  determinino  situazioni  di  conflitto  di
interesse rispetto all'Ateneo. 
    4. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge  n.  240/2010,  la
condizione di  professore  a  tempo  definito  e'  incompatibile  con
l'esercizio di cariche accademiche. 
    5. Professori e ricercatori possono svolgere attivita'  didattica
e di ricerca presso universita' o  enti  di  ricerca  esteri,  previa
autorizzazione  del  rettore  che  valuta   la   compatibilita'   con
l'adempimento degli obblighi istituzionali.  In  tal  caso,  ai  fini
della valutazione delle attivita' di ricerca  e  delle  politiche  di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'  considerato
in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'  dell'impegno  reso
nell'ateneo di appartenenza. 
    6. Ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  s),  della  legge  n.
240/2010, e' fatto divieto per i componenti del senato  accademico  e
del consiglio di amministrazione: 
      a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione  per
il rettore, limitatamente al senato  accademico  e  al  consiglio  di
amministrazione, e per i  direttori  di  Dipartimento,  limitatamente
allo stesso senato  accademico,  qualora  risultino  eletti  a  farne
parte; 
      b) di essere componente di altri organi dell'Universita', salvo
che del consiglio di Dipartimento; 
      c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole
di specializzazione o di fare parte del  direttivo  delle  scuole  di
specializzazione; 
      d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata
del mandato e di ricoprire la carica  di  rettore  o  far  parte  del
consiglio di amministrazione, del senato accademico,  del  nucleo  di
valutazione  o  del  collegio  dei  revisori  dei  conti   di   altre
Universita' italiane statali, non statali o telematiche; 
      e)  di  svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
dell'ANVUR. 
    7.  E'  prevista  la  decadenza  per  i  componenti  del   senato
accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con
continuita' alle sedute dell'organo di appartenenza,  secondo  quanto
indicato dal regolamento interno di tali organi.