(Allegato-art. 64)
                              Art. 64. 
 
                               Rettore 
 
    Il mandato del rettore in  carica  perdura  ai  sensi  di  quanto
disposto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010. Il rettore ha
i doveri ed  esercita  i  poteri  attribuitigli  dalla  legge  e  dal
presente statuto.