Art. 66. Facolta' e Dipartimenti 1. In prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 240/2010, il rettore fa formale richiesta ai professori e ricercatori dell'Ateneo di presentare le proposte per la costituzione dei nuovi Dipartimenti secondo quanto indicato nell'art. 37, comma 3, del presente statuto. 2. In prima applicazione, il rettore emana il decreto che indice contemporaneamente le prime elezioni degli organi dei Dipartimenti e avvia le procedure per la costituzione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 3. Le facolta' e i Dipartimenti esistenti, con i relativi organi, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla costituzione degli organi dei nuovi Dipartimenti. 4. Entro trenta giorni i nuovi Dipartimenti devono provvedere alla costituzione dei consigli di corso di studio.