(Allegato-art. 66)
                              Art. 66. 
 
                       Facolta' e Dipartimenti 
 
    1. In prima applicazione, entro  trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente statuto, ai sensi dell'art.  2,  comma  8,  della
legge n. 240/2010, il rettore fa formale richiesta  ai  professori  e
ricercatori dell'Ateneo di presentare le proposte per la costituzione
dei nuovi Dipartimenti secondo quanto indicato nell'art. 37, comma 3,
del presente statuto. 
    2. In prima applicazione, il rettore emana il decreto che  indice
contemporaneamente le prime elezioni degli organi dei Dipartimenti  e
avvia le procedure per la costituzione del senato  accademico  e  del
consiglio di amministrazione. 
    3. Le facolta' e i Dipartimenti esistenti, con i relativi organi,
continuano a svolgere le loro funzioni sino alla  costituzione  degli
organi dei nuovi Dipartimenti. 
    4. Entro trenta giorni i  nuovi  Dipartimenti  devono  provvedere
alla costituzione dei consigli di corso di studio.