Art. 68. Senato accademico, consiglio di amministrazione e direttore generale 1. Il senato accademico e' costituito entro trenta giorni dalla elezione degli organi dei Dipartimenti. Il consiglio di amministrazione e' istituito entro sessanta giorni dalla costituzione del senato accademico. 2. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione preesistenti restano in carica fino alla costituzione dei corrispondenti nuovi organi. 3. Entro trenta giorni dalla costituzione del consiglio di amministrazione, il rettore avvia le procedure per l'assunzione del direttore generale.