(Allegato-art. 69)
                              Art. 69. 
 
Collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione,  collegio  di
                             disciplina 
 
    1. Entro  trenta  giorni  dalla  costituzione  del  consiglio  di
amministrazione e nel rispetto delle procedure previste dal  presente
statuto, devono essere costituiti il collegio dei revisori dei conti,
il nucleo di valutazione e il collegio di disciplina. 
    2. Gli attuali componenti del collegio dei  revisori  dei  conti,
del nucleo di valutazione, del collegio di disciplina e del consiglio
degli  studenti  restano  in  carica  sino  alla   costituzione   dei
corrispondenti nuovi organi accademici.