Art. 69. Collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione, collegio di disciplina 1. Entro trenta giorni dalla costituzione del consiglio di amministrazione e nel rispetto delle procedure previste dal presente statuto, devono essere costituiti il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il collegio di disciplina. 2. Gli attuali componenti del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, del collegio di disciplina e del consiglio degli studenti restano in carica sino alla costituzione dei corrispondenti nuovi organi accademici.