Art. 71. Termini per l'adozione dei regolamenti 1. Il regolamento generale d'Ateneo ed il regolamento che fissa i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori devono essere approvati dal nuovo senato accademico entro novanta giorni dalla costituzione. 2. Il regolamento dell'Ateneo per l'attivita' didattica e il regolamento dell'Ateneo per l'attivita' di ricerca devono essere approvati dal senato accademico entro centoventi giorni dalla sua costituzione, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla sua costituzione. 3. Ogni altro regolamento d'Ateneo previsto dalle leggi vigenti e dal presente statuto deve essere approvato entro un anno dalla costituzione del consiglio di amministrazione. 4. Il regolamento interno di ciascun Dipartimento e di ciascuna Scuola, deve essere approvato entro novanta giorni dalla costituzione del Dipartimento e della Scuola. 5. In caso di mancata approvazione dei regolamenti interni, di cui al comma 4 nei tempi previsti, il rettore istituisce una commissione d'Ateneo composta da tre docenti che elabora, nei trenta giorni successivi alla sua costituzione, il testo del regolamento mancante. 6. Le delibere relative al regolamento generale d'Ateneo e al regolamento per l'attivita' didattica sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di tutti gli organi interessati.