(Allegato-art. 71)
                              Art. 71. 
 
               Termini per l'adozione dei regolamenti 
 
    1. Il regolamento generale d'Ateneo ed il regolamento che fissa i
criteri  e  le  procedure  per  il  reclutamento  dei  professori   e
ricercatori devono essere approvati dal nuovo senato accademico entro
novanta giorni dalla costituzione. 
    2. Il regolamento dell'Ateneo  per  l'attivita'  didattica  e  il
regolamento dell'Ateneo per  l'attivita'  di  ricerca  devono  essere
approvati dal senato accademico entro  centoventi  giorni  dalla  sua
costituzione,   previo   parere   favorevole   del    consiglio    di
amministrazione.  Il  regolamento  di   Ateneo   per   le   attivita'
amministrative, finanziarie e contabili  deve  essere  approvato  dal
consiglio di  amministrazione  entro  centottanta  giorni  dalla  sua
costituzione. 
    3. Ogni altro regolamento d'Ateneo previsto dalle leggi vigenti e
dal presente statuto  deve  essere  approvato  entro  un  anno  dalla
costituzione del consiglio di amministrazione. 
    4. Il regolamento interno di ciascun Dipartimento e  di  ciascuna
Scuola, deve essere approvato entro novanta giorni dalla costituzione
del Dipartimento e della Scuola. 
    5. In caso di mancata approvazione dei  regolamenti  interni,  di
cui al  comma  4  nei  tempi  previsti,  il  rettore  istituisce  una
commissione d'Ateneo composta da tre docenti che elabora, nei  trenta
giorni successivi alla sua costituzione,  il  testo  del  regolamento
mancante. 
    6. Le delibere relative al regolamento  generale  d'Ateneo  e  al
regolamento per l'attivita' didattica  sono  adottate  a  maggioranza
assoluta dei componenti di tutti gli organi interessati.