(Allegato-art. 72)
                              Art. 72. 
 
                     Norme transitorie generali 
 
    1. Il presente statuto entra in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione del decreto  rettorale  di  emanazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2. Dalla data indicata al comma 1  sono  abrogati  il  precedente
statuto e le norme dei regolamenti in contrasto con  le  disposizioni
della legge n. 240/2010 e del presente statuto. 
    3. Nel  rispetto  delle  procedure  e  competenze  amministrative
definite nel presente statuto, i decreti  rettorali  di  costituzione
dei  nuovi  Dipartimenti  e  scuole  contengono  anche   disposizioni
relative al  trasferimento  degli  immobili  e  all'assegnazione  del
personale tecnico-amministrativo e bibliotecario  delle  facolta'  ai
nuovi Dipartimenti  e  scuole.  Le  operazioni  che  portano  a  tali
disposizioni dovranno essere sempre ispirate al  principio  di  leale
cooperazione fra tutti i soggetti  interessati.  Eventuali  ulteriori
ripartizioni  di  funzioni  saranno  determinate  con   provvedimenti
successivi nel rispetto delle disposizioni del presente statuto.