Art. 72. Norme transitorie generali 1. Il presente statuto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dalla data indicata al comma 1 sono abrogati il precedente statuto e le norme dei regolamenti in contrasto con le disposizioni della legge n. 240/2010 e del presente statuto. 3. Nel rispetto delle procedure e competenze amministrative definite nel presente statuto, i decreti rettorali di costituzione dei nuovi Dipartimenti e scuole contengono anche disposizioni relative al trasferimento degli immobili e all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario delle facolta' ai nuovi Dipartimenti e scuole. Le operazioni che portano a tali disposizioni dovranno essere sempre ispirate al principio di leale cooperazione fra tutti i soggetti interessati. Eventuali ulteriori ripartizioni di funzioni saranno determinate con provvedimenti successivi nel rispetto delle disposizioni del presente statuto.