Art. 73. Modificazione dello statuto 1. Le proposte di modificazione del presente statuto possono essere presentate dal rettore, da almeno un terzo dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione, da un consiglio di Dipartimento e dal consiglio degli studenti. 2. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza dei due terzi, sentito il consiglio degli studenti e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti.