(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                       Rapporti internazionali 
 
    1.   L'Universita'   collabora   con   organismi   nazionali    e
internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi  di
cooperazione  scientifica  e  di   formazione,   avendo   particolare
attenzione ai  Paesi  del  bacino  del  Mediterraneo.  Al  tal  fine,
l'Universita': 
      a) stipula accordi  e  convenzioni  con  atenei  e  istituzioni
culturali e scientifiche di altri Paesi; 
      b) promuove e sostiene gli scambi  internazionali  di  docenti,
ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica. 
    2. E' istituita la «Commissione relazioni internazionali», con la
funzione   di   sviluppare   e   coordinare   le   iniziative   volte
all'internazionalizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca di
Ateneo. Essa e' disciplinata dal regolamento generale d'Ateneo.