Art. 8. Rapporti internazionali 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione ai Paesi del bacino del Mediterraneo. Al tal fine, l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e sostiene gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica. 2. E' istituita la «Commissione relazioni internazionali», con la funzione di sviluppare e coordinare le iniziative volte all'internazionalizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca di Ateneo. Essa e' disciplinata dal regolamento generale d'Ateneo.