Art. 9. Strutture per l'ospitalita' 1. Anche al fine di favorire i rapporti di cui al precedente articolo e perseguire il diritto allo studio, l'Universita' promuove la costituzione di strutture per l'ospitalita'. Il personale d'Ateneo puo' usufruirne con le modalita' e gli oneri fissati da apposito regolamento. 2. Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l'Universita' si coordina con gli enti territoriali. In carenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l'Universita' stipula convenzioni con soggetti esterni.