(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                     Strutture per l'ospitalita' 
 
    1. Anche al fine di favorire i  rapporti  di  cui  al  precedente
articolo e perseguire il diritto allo studio, l'Universita'  promuove
la costituzione di strutture per l'ospitalita'. Il personale d'Ateneo
puo' usufruirne con le modalita' e  gli  oneri  fissati  da  apposito
regolamento. 
    2. Per realizzare le  strutture  di  cui  al  presente  articolo,
l'Universita' si coordina con gli enti territoriali.  In  carenza  di
strutture apposite e  fino  alla  loro  realizzazione,  l'Universita'
stipula convenzioni con soggetti esterni.