Art. 2 Richiedenti 1. Il contributo di cui all'art. 1 puo' essere richiesto dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. 2. E' possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa di cui all'art. 3 e per i successivi trenta giorni.