Art. 2 
 
                             Richiedenti 
 
  1. Il contributo di cui all'art.  1  puo'  essere  richiesto  dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi
socio-sanitari e socio-assistenziali  in  regime  semiresidenziale  e
residenziale in favore di anziani. 
  2. E' possibile presentare la richiesta di contributo  a  decorrere
dalla data di entrata in esercizio della piattaforma  informativa  di
cui all'art. 3 e per i successivi trenta giorni.