IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
             DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 42, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della  commissione,  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Vista la comunicazione della commissione n. 2022/C  485/01,  avente
ad oggetto «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori  agricolo
e forestale e nelle zone rurali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea - serie C 485 - del 21 dicembre 2022; 
  Visto  il  regio-decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  che  approva  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega  al  Governo
per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti
locali, per la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente  il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura  e  pesca  e  la  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge n. 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista  la  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  avente  ad   oggetto
disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti   dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita'  europee  (legge  comunitaria
1995-1997) e, in particolare, l'art. 53 della predetta  legge,  cosi'
come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n.  526,
che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente  ai  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  avente  ad
oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 recante  il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e  finanza
pubblica; 
  Visto il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  avente  ad
oggetto il  riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',   trasparenza   e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni,
cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 1° marzo 2016,  n.  15487,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68  del  22
marzo 2016, recante la determinazione dei criteri e  delle  modalita'
per la concessione  di  contributi  concernenti  iniziative  volte  a
sviluppare azioni  di  informazione  per  migliorare  la  conoscenza,
favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia  e  sostenere  lo
sviluppo dei prodotti  agricoli  ed  alimentari  contraddistinti  dal
riconoscimento U.E., ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012,  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Vista la legge 12 dicembre  2016,  n.  238  recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino e, in particolare, l'art. 41 della predetta legge,
che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente  ai  prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre  2019,  n.  179,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo  2020,  n.  53  e  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023,  n.
72, che adotta il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, cosi'  come  modificato  dal
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197,  recante  l'individuazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 3, del  suddetto  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre  2019,  n.  179  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  250
del 25 ottobre 2022, con il quale  l'on.  Francesco  Lollobrigida  e'
stato  nominato  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri ed,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  3,  del  predetto
decreto,   ai   sensi   del   quale   le   denominazioni    «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Considerato che il decreto ministeriale 1° marzo  2016,  n.  15487,
sopra citato, prevede un regime di aiuti di Stato esentato,  in  base
alla previgente normativa dell'Unione, dall'obbligo  di  notifica  di
cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, al quale la commissione ha attributo  il  numero
di  riferimento  SA.44856  (2016/XA)  e  che  l'esenzione,   di   cui
beneficiava il predetto regime di  aiuti  di  Stato,  ha  cessato  di
produrre effetti in data 30 giugno 2023; 
  Ritenuto opportuno abrogare il  suddetto  decreto  ministeriale  1°
marzo 2016, n. 15487 e procedere all'attuazione di un nuovo regime di
aiuti di Stato esentato ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2022/2472  e
(UE) n. 651/2014 della commissione, tenuto conto degli  «Orientamenti
per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle  zone
rurali» del 21 dicembre 2022, sopra riportati; 
  Ritenuto necessario determinare i criteri e  le  modalita'  per  la
concessione di contributi concernenti iniziative volte  a  sviluppare
azioni di valorizzazione, incentivare lo  scambio  di  conoscenze  ed
azioni di  informazione,  sostenere  la  formazione  professionale  e
l'acquisizione  di  competenze,  nonche'  i  progetti  di  ricerca  e
sviluppo e  la  salvaguardia  dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari
contraddistinti  da  denominazioni  di  origine  protette   (DOP)   e
indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi dei regolamenti  (UE)
n. 1151/2012 e (UE)  n.  1308/2013,  anche  in  considerazione  della
necessita' di garantire la trasparenza dell'azione  amministrativa  e
fornire  chiare  indicazioni  in  merito  alla  presentazione   delle
richieste di contribuzione, secondo procedure semplificate,  ed  alle
modalita' per la concessione dei predetti contributi,  con  riduzione
degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Altri prodotti agricoli e  alimentari»:  gli  altri  prodotti
agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del  regolamento  (UE)
n. 1151/2012, che sono designati da DOP o IGP; 
    b) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle  DOP  e  IGP,
costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, cosi' come  modificato  dall'art.  14  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526 oppure ai sensi dell'art.  41  della  legge  12
dicembre 2016, n. 238; 
    c) «Direzione generale»: la direzione generale per la  promozione
della qualita' agroalimentare del Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste; 
    d) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 5,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  oppure  ai  sensi
dell'art. 93,  paragrafo  1,  lettera  a)  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013; 
    e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi  dell'art.  5,
paragrafo 2, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  oppure  ai  sensi
dell'art. 93,  paragrafo  1,  lettera  b)  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013; 
    f) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    g)   «Prodotti   agricoli»:   i   prodotti   agricoli    elencati
nell'allegato I del trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,
ivi inclusi i prodotti vitivinicoli di cui all'art. 92, paragrafo  1,
del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono designati da DOP o IGP; 
    h) «Ufficio PQAI IV»: l'Ufficio PQAI IV della direzione  generale
per la promozione della qualita' agroalimentare.