IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 42, 107 e 108; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Vista la comunicazione della commissione n. 2022/C 485/01, avente ad oggetto «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 485 - del 21 dicembre 2022; Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, avente ad oggetto disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997) e, in particolare, l'art. 53 della predetta legge, cosi' come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2016, n. 15487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68 del 22 marzo 2016, recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (CE) n. 607/2009; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'art. 41 della predetta legge, che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti vitivinicoli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, che adotta il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Considerato che il decreto ministeriale 1° marzo 2016, n. 15487, sopra citato, prevede un regime di aiuti di Stato esentato, in base alla previgente normativa dell'Unione, dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al quale la commissione ha attributo il numero di riferimento SA.44856 (2016/XA) e che l'esenzione, di cui beneficiava il predetto regime di aiuti di Stato, ha cessato di produrre effetti in data 30 giugno 2023; Ritenuto opportuno abrogare il suddetto decreto ministeriale 1° marzo 2016, n. 15487 e procedere all'attuazione di un nuovo regime di aiuti di Stato esentato ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2022/2472 e (UE) n. 651/2014 della commissione, tenuto conto degli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» del 21 dicembre 2022, sopra riportati; Ritenuto necessario determinare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonche' i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, anche in considerazione della necessita' di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di contribuzione, secondo procedure semplificate, ed alle modalita' per la concessione dei predetti contributi, con riduzione degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Altri prodotti agricoli e alimentari»: gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, che sono designati da DOP o IGP; b) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, cosi' come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 oppure ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; c) «Direzione generale»: la direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; d) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013; e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013; f) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; g) «Prodotti agricoli»: i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi inclusi i prodotti vitivinicoli di cui all'art. 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono designati da DOP o IGP; h) «Ufficio PQAI IV»: l'Ufficio PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare.