Art. 11 Termini e modalita' di erogazione del contributo 1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione. 2. La realizzazione delle attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto deve essere completata, a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, entro nove mesi per le iniziative di lettera A) ed entro dodici mesi per le iniziative di Lettera B), salvo concessione di proroga del termine di scadenza, per eccezionali e comprovate difficolta' operative verificatesi in corso di esecuzione, previa presentazione di motivata istanza all'Ufficio PQAI IV, che illustri altresi' lo stato di attuazione delle attivita' approvate. La proroga prevista nel periodo precedente puo' essere concessa una sola volta per le iniziative di lettera A) e una sola volta per le iniziative di lettera B), ed e' inderogabile. 3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio PQAI IV, in forma scritta, l'inizio attivita', fermo restando il termine delle attivita' stabilite al precedente comma 2 del presente articolo. 4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, comporta l'accettazione degli oneri previsti dal presente articolo. 5. Le attivita' di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili alla domanda di contributo devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla direzione generale e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, puo' essere autorizzato l'utilizzo del logo del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale con relativo manuale d'uso. 6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di garantire la compatibilita' degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione. 7. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine delle attivita' stabilito al precedente comma 2 del presente articolo. Il mancato rispetto del termine previsto dal periodo precedente comporta la revoca del contributo, salvo casi motivati di oggettiva impossibilita' da comunicare entro la scadenza del predetto termine all'Ufficio PQAI IV, ai fini della concessione della proroga del termine di presentazione della rendicontazione. 8. Alla liquidazione si provvede previo accertamento dell'ammissibilita' dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario da parte di apposita commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Direzione generale. Ai componenti della predetta commissione tecnico-amministrativa non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza e rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati. 9. Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dirigente dell'Ufficio PQAI IV.