Art. 11 
 
          Termini e modalita' di erogazione del contributo 
 
  1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita'  di  cassa,
l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo
richiesto,  previa  presentazione,  da  parte  dei  beneficiari   del
finanziamento,  di   fideiussione   bancaria   o   assicurativa.   La
fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e
prevedere espressamente la rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di  cui
all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita' entro
quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione. 
  2. La realizzazione delle attivita' di cui all'art. 3 del  presente
decreto deve essere completata, a decorrere dalla  data  di  notifica
del decreto di concessione del contributo,  entro nove  mesi  per  le
iniziative di lettera A) ed entro dodici mesi per  le  iniziative  di
Lettera B), salvo concessione di proroga del termine di scadenza, per
eccezionali e comprovate difficolta' operative verificatesi in  corso
di esecuzione, previa presentazione di motivata  istanza  all'Ufficio
PQAI IV, che illustri altresi' lo stato di attuazione delle attivita'
approvate. La proroga prevista nel  periodo  precedente  puo'  essere
concessa una sola volta per le iniziative di lettera A)  e  una  sola
volta per le iniziative di lettera B), ed e' inderogabile. 
  3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare  tempestivamente
all'Ufficio PQAI IV, in  forma  scritta,  l'inizio  attivita',  fermo
restando il termine delle attivita' stabilite al precedente  comma  2
del presente articolo. 
  4. La mancata rinuncia al contributo, da  comunicare  entro  e  non
oltre 15 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione del
contributo, comporta l'accettazione degli oneri previsti dal presente
articolo. 
  5. Le attivita'  di  comunicazione,  divulgazione  e  pubblicazione
riferibili alla domanda di contributo  devono  evidenziare  che  sono
state realizzate per mezzo del contributo  concesso  dalla  direzione
generale e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal  fine,
previa richiesta formale, puo' essere autorizzato l'utilizzo del logo
del Ministero e la trasmissione dello stesso  in  formato  vettoriale
con relativo manuale d'uso. 
  6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi  agli  indirizzi
di posta elettronica ordinaria o  di  posta  elettronica  certificata
indicati nel decreto  di  concessione  del  contributo,  al  fine  di
garantire la compatibilita' degli stessi  agli  standard  soliti  dei
prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione. 
  7. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere  presentata
entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni  dalla  scadenza
del termine delle attivita'  stabilito  al  precedente  comma  2  del
presente articolo. Il  mancato  rispetto  del  termine  previsto  dal
periodo precedente comporta la  revoca  del  contributo,  salvo  casi
motivati di oggettiva impossibilita' da comunicare entro la  scadenza
del predetto termine all'Ufficio PQAI IV, ai fini  della  concessione
della proroga del termine di presentazione della rendicontazione. 
  8.   Alla   liquidazione   si    provvede    previo    accertamento
dell'ammissibilita' dei costi effettivamente sostenuti  dal  soggetto
beneficiario da parte di apposita commissione  tecnico-amministrativa
nominata dalla  Direzione  generale.  Ai  componenti  della  predetta
commissione tecnico-amministrativa non vengono corrisposti  compensi,
indennita', gettoni di presenza  e  rimborsi  spese,  ne'  emolumenti
comunque denominati. 
  9. Il responsabile del procedimento amministrativo e' il  dirigente
dell'Ufficio PQAI IV.