Art. 12 
 
                              Varianti 
 
  1. Nella realizzazione delle attivita'  ammesse  a  contributo,  il
soggetto beneficiario puo' apportare, previa autorizzazione da  parte
dell'Ufficio PQAI IV, variazioni compensative superiori  al  20%  tra
gli importi delle  voci  di  spesa  previste  dal  piano  finanziario
approvato, nell'ambito della medesima tipologia di attivita'  di  cui
all'art. 3,  comma  1,  del  presente  decreto  e  nei  limiti  delle
intensita' di aiuto previste  dall'art.  3,  comma  5,  del  presente
decreto. 
  2.  E'  consentita,  altresi',  previa  autorizzazione   da   parte
dell'Ufficio PQAI IV,  la  sostituzione  di  un'attivita'  ammessa  a
finanziamento  con  un'attivita'  non  prevista  nella   domanda   di
contributo, nell'ambito della medesima tipologia di attivita' di  cui
all'art. 3,  comma  1,  del  presente  decreto  e  nei  limiti  delle
intensita' di aiuto previste  dall'art.  3,  comma  5,  del  presente
decreto, con possibilita' di variare anche le restanti voci di  spesa
non oggetto di sostituzione, purche' la  nuova  attivita'  abbia  gli
stessi scopi di quella gia' approvata. 
  3. Le richieste di variante di cui ai precedenti commi 1  e  2,  da
parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate  e  pervenire
all'Ufficio PQAI IV prima dell'effettuazione delle stesse, a pena  di
revoca del contributo concesso. E' necessario allegare un  quadro  di
raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta.
Gli importi in aumento devono trovare compensazione  con  diminuzioni
relative ad altre voci di spesa.