Art. 12 Varianti 1. Nella realizzazione delle attivita' ammesse a contributo, il soggetto beneficiario puo' apportare, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio PQAI IV, variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario approvato, nell'ambito della medesima tipologia di attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensita' di aiuto previste dall'art. 3, comma 5, del presente decreto. 2. E' consentita, altresi', previa autorizzazione da parte dell'Ufficio PQAI IV, la sostituzione di un'attivita' ammessa a finanziamento con un'attivita' non prevista nella domanda di contributo, nell'ambito della medesima tipologia di attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensita' di aiuto previste dall'art. 3, comma 5, del presente decreto, con possibilita' di variare anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purche' la nuova attivita' abbia gli stessi scopi di quella gia' approvata. 3. Le richieste di variante di cui ai precedenti commi 1 e 2, da parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate e pervenire all'Ufficio PQAI IV prima dell'effettuazione delle stesse, a pena di revoca del contributo concesso. E' necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.